“”STATUTO

della “FONDAZIONE CAMERA INTERNAZIONALE dell’ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE – ENTE DEL TERZO SETTORE”.

Art. 1 – Denominazione

1.1 – E’ corrente la “FONDAZIONE CAMERA INTERNAZIONALE DELL’ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE – ENTE DEL TERZO SETTORE”, in forma abbreviata anche “CAMERA INTERNAZIONALE AMC – ETS” o, in acronimo, “AMC – ETS”.

1.2 – La Fondazione utilizza obbligatoriamente nella denominazione e in ogni segno distintivo l’espressione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

Art. 2 – Sede

2.1 – La Fondazione ha sede legale in Roma.

2.2 – Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere delegazioni, uffici di rappresentanza o sedi secondarie sia in Italia che all’estero.

Alla Fondazione possono aderire i soggetti che:

  1. a) soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla legge;
  2. b) condividano i fini della Fondazione;
  3. c) si obblighino a rispettarne lo statuto e il regolamento;
  4. d) collaborino localmente alle sue attività.

2.3 – Ogni delegazione o ufficio di rappresentanza è retto da un preposto nominato dal Consiglio di Amministrazione che riferisce trimestralmente al Consiglio e si avvale, per il funzionamento della struttura locale, della segreteria, dell’amministrazione e della struttura centrale della Fondazione.

2.4 – Ogni sede secondaria è retta da un Presidente Territoriale al quale è affidata la responsabilità e la direzione della sede e rappresenta la Fondazione nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in ambito territoriale (nella Regione o nello Stato estero in cui è situata la sede secondaria).

2.5 – Il Presidente Territoriale, su proposta degli aderenti alla sede secondaria e col gradimento dell’Ordine dei Fondatori, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Durata

3.1 – La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Scopi e attività di interesse generale

4.1 – La Fondazione, in conformità allo statuto originario dell’Associazione da cui trae origine, ha per oggetto la fornitura di ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all’arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie nazionali o internazionali, anche on line; in particolare, organizza, gestisce e fornisce, anche tramite terzi, le attività (amministrative, operative e consultive) e i servizi necessari per qualunque forma di risoluzione alternativa stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede legale in Italia o all’estero.

4.2 – La Fondazione, nei termini, modi e condizioni previsti dalle leggi – autonomamente o in collaborazione con altri enti – cura e attende ad ogni figura di giustizia alternativa (nota anche come ADR) prevista e/o normativamente consentita e, in particolare, ai procedimenti di:

* mediazione civile e commerciale;

* mediazione nazionale e internazionale;

* mediazione familiare;

* mediazione penale;

* mediazione fiscale;

* conciliazione;

* arbitrato nazionale, sia rituale, che irrituale, che internazionale;

* negoziazione assistita.

4.3 – La Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, si ispira ai princìpi di indipendenza, terzietà, competenza, speditezza ed economicità.

4.4 – La Fondazione opera in modo che, escluse motivate eccezioni:

  1. a) ogni mediatore, arbitro unico, presidente del collegio arbitrale, consulente, esperto e ogni collaboratore, inclusi i segretari, soddisfi i requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla legge e sia scelto, senza ingerenze da parte della Fondazione, in ragione delle sue competenze professionali, in base ad un sorteggio pubblico temperato, fedele ai principi ispiratori del kleroterion;
  2. b) le procedure abbiano un costo pari alla metà di quelle previste dalle tariffe professionali o dalla legge;
  3. c) le procedure abbiano una durata pari alla metà di quelle previste dalla legge;
  4. d) tutti, incluse le parti e i mediatori, conciliatori, arbitri, avvocati, esperti, periti, consulenti e professionisti impegnati nelle diverse procedure, si attengano a queste regole.

4.5 – La Fondazione, per amministrare procedimenti di risoluzione alternativa di controversie diversi dall’arbitrato, opera attraverso un ramo autonomo che comprende l’Organismo di Mediazione di cui al punto 4.6 che segue, la cui rappresentanza e gestione è affidata al Presidente dell’O.d.M..

4.6 – La Fondazione, in quanto trasformazione dell’originaria Associazione, per quanto concerne i procedimenti di mediazione disciplinati dalla legge italiana, è iscritta come Organismo di Mediazione al n. 386 dell’apposito Registro in essere presso il Ministero della Giustizia italiano e si attiene a quanto disposto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e dalle modificazioni, intervenute e che interverranno, aventi forza di legge.

4.7 – L’Organismo di Mediazione, nel rispetto del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e dalle modificazioni aventi forza di legge, intervenute e che interverranno, può istituire una sede presso ciascuna delegazione, rappresentanza o sede secondaria della Fondazione.

4.8 – La Fondazione, per quanto concerne i procedimenti di risoluzione alternativa di controversie al di fuori dell’Italia, si attiene alla legislazione del luogo o a quella applicabile alla specifica questione e alle parti, tenendo conto, ove possibile, della loro volontà e del regolamento interno.

4.9 – La Fondazione svolge attività di studio, promozione culturale e formazione in materia di conciliazione, mediazione, arbitrato e soluzione alternativa delle controversie mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi mezzo e forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la mediazione e la conciliazione, che tutte le altre soluzioni alternative delle controversie.

4.10 – La Fondazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare, sia da sola che in abbinamento a enti terzi abilitati, distinti corsi di formazione in “alternative dispute resolution” (risoluzione alternativa delle controversie) di tipo arbitrale, mediatorio e conciliatorio, nel rispetto delle prescrizioni di legge, rilasciando nei limiti della normativa vigente attestati di frequenza ai corsi e, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all’attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.

4.11 – La Fondazione esercita le attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e, in particolare, alle lettere d), g), h), i), n), v) e w) del punto 1, compatibili con le proprie finalità.

4.12 – La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Patrimonio, Patrimonio Vincolato e Garanzie

5.1 – Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione patrimoniale proveniente dall’Associazione “CAMERA INTERNAZIONALE DELL’ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE”, pari ad euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), certificato dalla perizia di stima allegata al presente verbale sotto la lettera “A”.

5.2 – Il patrimonio può essere incrementato da entrate provenienti da:

* convenzioni;

* attività di interesse generale;

* attività diverse ex art. 6 CTS;

* raccolte fondi;

* contributi pubblici e privati;

* donazioni;

* erogazioni liberali;

* lasciti testamentari;

* fondi derivanti dalla gestione;

* rendite patrimoniali;

* partecipazioni in società purché compatibili e nei limiti di legge;

* ogni altra entrata compatibile con la natura dell’ente.

5.3 – Il patrimonio iniziale di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) costituisce fondo permanente della Fondazione.

5.4 – Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie e non può essere distribuito.

5.5 – La Fondazione deve dotarsi di una copertura assicurativa adeguata al rischio che comporta lo svolgimento della sua attività.

Art. 6 – Categorie di appartenenza alla Fondazione

6.1 – Pur non avendo soci in senso associativo, la Fondazione è composta da quattro Ordini di soggetti:

  1. a) – Ordine dei Fondatori: costituito da coloro che costituiscono il nucleo storico della Fondazione e risultano associati alla data della trasformazione dell’Associazione in Fondazione; i Fondatori hanno funzioni consultive, propositive e ad essi è riservata di diritto la designazione del Presidente, del Presidente dell’O.d.M. e di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione; i Fondatori esprimono il gradimento sulla designazione del Presidente Onorario e dei Presidenti Territoriali.
  2. b) – Ordine dei Partecipanti: costituito da persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che condividono gli scopi della Fondazione, contribuiscono stabilmente alle sue attività e sono stati ammessi quali Partecipanti dal Consiglio di Amministrazione; i Partecipanti hanno funzioni consultive, propositive ed è loro riservata la designazione di un terzo dei membri che, oltre i Presidenti nominati di diritto dai Fondatori, compongono il Consiglio di Amministrazione.
  3. c) – Ordine dei Sostenitori: Sono Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente o professionalmente al perseguimento delle finalità istituzionali con funzioni propositive e consultive; l’ammissione di un Sostenitore è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione e condizionata dal gradimento dei Fondatori.
  4. d) – Ordine dei Rappresentanti Territoriali: sono i rappresentanti delle delegazioni, degli uffici di rappresentanza e delle sedi secondarie istituiti localmente in Italia e all’estero dal Consiglio di Amministrazione; l’ammissione dei Rappresentanti Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e a loro compete la responsabilità delle sedi e delle rappresentanze territoriali; i Rappresentanti Territoriali compongono la Conferenza dei Presidenti Territoriali che ha funzione consultiva, propositiva e designa un terzo dei membri che, oltre i Presidenti nominati di diritto dai Fondatori, compongono il Consiglio di Amministrazione.

6.2 – Il numero dei componenti ciascun Ordine (Ordine dei Fondatori, Ordine dei Partecipanti, Ordine dei Sostenitori e Ordine dei Rappresentanti Territoriali) è variabile e ciascun Ordine si riunisce in autonoma seduta e delibera in merito alle attività di sua competenza.

6.3. – Le sedute di ciascun Ordine sono indette e presiedute dal Presidente della Fondazione o su istanza di un terzo dei componenti il singolo Ordine. Il Presidente le presiede.

6.4 – La qualifica di “fondatore”, “partecipante”, “sostenitore” o “rappresentante territoriale” non attribuisce ai predetti soggetti diritti patrimoniali individuali sul patrimonio della Fondazione.

6.5 – Ogni “fondatore”, “partecipante”, “sostenitore” o “rappresentante territoriale” può ricoprire più cariche nella Fondazione purché compatibili e funzionali all’incarico conferito.

Art. 7 – Assenza di partecipazione associativa

7.1 – La Fondazione non ha soci.

7.2 – Non possono essere distribuiti utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

Art. 8 – Organi

8.1 – Sono organi della Fondazione:

* l’Assemblea;

* il Consiglio di Amministrazione;

* il Presidente;

* il Presidente Onorario;

* il Presidente dell’Organismo di Mediazione;

* il Consiglio dei Garanti (se istituito);

* la Conferenza dei Presidenti Territoriali (se istituita);

* l’Organo di Controllo (quando previsto dalla legge);

* il Revisore Legale (quando previsto dalla legge).

Art. 9 – Assemblea

9.1 – L’Assemblea è l’Organo sovrano della Fondazione ed è costituita dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e dai Rappresentanti Territoriali.

9.2 – Gli appartenenti a ciascun Ordine hanno facoltà di formulare proposte e intervenire nella discussione delle proposte di altri.

9.3 – Ciascun Ordine ha pari diritti in seno all’assemblea unitaria ed esprime il suo voto attraverso un suo portavoce.

9.4 – L’Assemblea:

* decide il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

* nomina i membri del Consiglio di Amministrazione alla luce delle designazioni degli Ordini dei Fondatori, dei Partecipanti e della Conferenza dei Presidenti Territoriali, in ragione di quanto previsto all’art. 11 (e in particolare 11.3 e 11.4) che segue;

* valuta i programmi pluriennali;

* individua le strategie di sviluppo;

* promuove iniziative nazionali ed internazionali;

* formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

* valuta e dà attuazione alle risoluzioni del Consiglio dei Garanti.

Art. 10 – Presidenti

10.1 – Ciascun Presidente (della Fondazione, dell’O.d.M., onorario o territoriale) deve soddisfare i requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla legge.

10.2 – Il Presidente:

* è designato dall’Ordine dei Fondatori anche al di fuori dei suoi membri;

* ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione presso le istituzioni nazionali e internazionali, nei giudizi e verso i terzi;

* convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione che hanno per oggetto attività o iniziative a carattere internazionale o estero e cura l’esecuzione delle relative delibere;

* partecipa e presiede le sedute degli Ordini e della Conferenza dei Presidenti Territoriali;

* ha la responsabilità, sovrintende e attende alle attività svolte dalla Fondazione per gli arbitrati in Italia e all’estero, nonché per le mediazioni e le conciliazioni estere o internazionali;

* può conferire deleghe operative ai Presidenti Territoriali.

10.3 – Il Presidente Onorario

La nomina del Presidente Onorario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Il Presidente Onorario:

* rappresenta la continuità storica e ideale della Fondazione;

* promuove le relazioni istituzionali di alto livello;

* presiede il Consiglio dei Garanti;

* coordina i lavori del Consiglio dei Garanti;

* può partecipare a tutte le riunioni degli organi della Fondazione con diritto di parola e funzione consultiva.

10.4 – Il Presidente dell’organismo di mediazione (in sigla O.d.M.)

Il Presidente dell’Organismo di Mediazione è designato dall’Ordine dei Fondatori anche al di fuori dei suoi membri tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il Presidente dell’Organismo di Mediazione coadiuva i Presidenti Territoriali nelle attività mediatorie che si svolgono all’estero e in quelle che si svolgono in Italia soggette alla giurisdizione e alla legge italiana: mediazione civile e commerciale; mediazione familiare; mediazione penale; conciliazione; negoziazione assistita; formazione professionale.

Il Presidente dell’Organismo di Mediazione indirizza, coordina e sovrintende alle attività di ricerca, studio, organizzazione di corsi, seminari, convegni, attività editoriali e in generale di diffusione della cultura in tema di risoluzione alternativa delle controversie. Il Presidente dell’Organismo di Mediazione ha la responsabilità e attende alle attività svolte per gli arbitrati in Italia.

10.5 – I Presidenti Territoriali

Il Consiglio di Amministrazione, per favorire lo sviluppo, nazionale e internazionale, delle attività istituzionali, può stringere accordi con altri organismi di mediazione, nonché istituire sedi, delegazioni o rappresentanze in ogni Stato e in ogni Regione. Per ciascun Paese o Regione può essere nominato un Presidente Territoriale. La nomina di ogni Presidente Territoriale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente Territoriale deve soddisfare i requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla legge e:

* rappresenta la Fondazione nell’ambito territoriale assegnato;

* coordina le attività locali;

* promuove accordi istituzionali locali;

* riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

10.6 – Il Consiglio di Amministrazione, successivamente alla nomina di almeno tre Presidenti Territoriali (nazionali o regionali), insedia la Conferenza dei Presidenti Territoriali.

10.7 – I Presidenti Territoriali (nazionali e regionali) costituiscono la Conferenza dei Presidenti Territoriali con funzioni consultive, propositive e di designazione di un terzo dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

10.7 – Il mandato di ciascun Presidente dura tre anni ed è rinnovabile.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

11.1 – La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, inclusi il Consigliere Presidente della Fondazione e il Consigliere Presidente dell’Organismo di Mediazione.

11.2 – Il numero dei consiglieri è determinato dall’Assemblea in funzione delle esigenze rappresentative e organizzative, della diffusione territoriale e del numero di fondatori, partecipanti e sostenitori.

11.3 – Compete di diritto ai Fondatori la designazione del Consigliere Presidente della Fondazione, del Consigliere Presidente dell’O.d.M. e di un terzo dei membri residui.

11.4 – La designazione degli altri Consiglieri compete per un terzo ai Partecipanti e per un terzo alla Conferenza dei Presidenti Territoriali.

11.5 – Il Consiglio di Amministrazione delibera l’ammissione dei “partecipanti”, dei “sostenitori” e dei “rappresentanti territoriali”, i quali devono soddisfare i requisiti di professionalità e onorabilità.

11.6 – I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazioni.

Art. 12 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

12.1 – Il Consiglio di Amministrazione:

  1. a) nomina il Comitato Esecutivo;
  2. b) approva il bilancio consuntivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale su proposta del Comitato Esecutivo;
  3. c) redige ed approva i regolamenti che regolamentano la Fondazione, le sedi secondarie, le delegazioni e gli uffici di rappresentanza;
  4. d) apporta le eventuali modifiche allo Statuto, ai Regolamenti e alle procedure che disciplinano le attività dell’Associazione;
  5. e) delibera in ordine ai mezzi economici occorrenti per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
  6. f) delibera in ordine all’assunzione di personale;
  7. g) delibera in ordine agli indirizzi d’ordine generale e sull’attività da svolgere nei vari settori;
  8. h) nomina i Presidenti Territoriali;
  9. i) nomina il Comitato Scientifico;
  10. j) delibera in ordine ai programmi della Fondazione;
  11. k) approva i regolamenti interni;
  12. l) compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  13. m) delibera in ordine allo scioglimento della Fondazione;
  14. n) delibera sul trasferimento della Sede della Fondazione;
  15. o) delibera in ordine alla istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie, delegazioni e uffici di rappresentanza, nonché di eventuali recapiti sia in Italia che all’estero;
  16. p) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione e ad ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 13 – Comitato Esecutivo

13.1 – Il Comitato Esecutivo in caso di necessità ed urgenza, è l’organo di intervento immediato della Fondazione per assumere decisioni nelle materie riservate al Consiglio di Amministrazione.

13.2 – Le decisioni del Comitato Esecutivo devono essere successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione che si tiene dopo la loro adozione.

E’ composto da un Presidente, che può anche non essere il Presidente della Fondazione, e da due membri del Consiglio di Amministrazione designati.

Art. 14 – Comitato Scientifico

14.1 – Il Comitato Scientifico è composto da studiosi, professionisti, magistrati, docenti universitari ed esperti.

14.2 – Può essere articolato in sezioni nazionali e sezioni internazionali.

14.3 – Il Comitato Scientifico:

* propone attività di ricerca;

* promuove pubblicazioni;

* organizza convegni e corsi;

* supporta la Fondazione nella definizione degli standard tecnici e professionali.

Art. 15 – Consiglio dei Garanti

15.1 – I Garanti, oltre a soddisfare i requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla legge, devono possedere quelli di indipendenza e prestigio personale.

15.2 – Il Consiglio dei Garanti:

* è organo autonomo di garanzia statutaria e di tutela dell’identità istituzionale della Fondazione;

* è presieduto dal Presidente Onorario, membro di diritto, la cui nomina è riservata ai Fondatori;

* è composto da tre a sette membri, designati per un terzo dai Fondatori, un terzo dai Partecipanti e un terzo dalla Conferenza dei Presidenti Territoriali.

15.3 – Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

15.4 – Le decisioni del Consiglio dei Garanti devono essere comunicate all’Assemblea unitaria e possono contenere anche disposizioni per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Competenze del Consiglio dei Garanti

16.1 – Il Consiglio dei Garanti:

* vigila sul rispetto delle finalità statutarie;

* interpreta lo Statuto;

* esprime pareri sulle modifiche statutarie;

* verifica la coerenza dell’attività della Fondazione con gli scopi istituzionali;

* può proporre indirizzi strategici.

Art. 17 – Organo di Controllo

17.1 – L’Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

17.2 – Può essere monocratico o collegiale.

17.3 – Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto.

Art. 18 – Revisione legale e Advisory Board Internazionale

18.1 – La revisione legale dei conti è esercitata nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

18.2 – La Fondazione può istituire un Advisory Board Internazionale composto da personalità del mondo accademico, giuridico, economico, diplomatico e imprenditoriale.

18.3 – L’Advisory Board svolge funzioni consultive e di supporto strategico.

Art. 19 – Organismi di Mediazione, Arbitrato e Formazione

19.1 – La Fondazione, in quanto prodotto della trasformazione della omonima Associazione, le subentra nell’iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 386 e, previe le autorizzazioni prescritte, può:

* gestire organismi di mediazione;

* enti di formazione;

* camere arbitrali;

* organismi ADR;

* organismi di composizione della crisi;

* organismi di negoziazione assistita;

* enti di certificazione e accreditamento consentiti dalla legge;

* istituire o partecipare a società di servizi funzionale alla propria attività.

19.2 – Può richiedere ogni autorizzazione, iscrizione o accreditamento previsto dalla normativa nazionale, europea e internazionale.

19.3 – Nella qualità di Organismo di Mediazione curerà la formazione e la tenuta dell’elenco dei mediatori, al quale possono accedere, rispettivamente, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni, dai regolamenti ministeriali e dalla legge.

19.4 – Nella qualità di Camera Arbitrale curerà la formazione e la tenuta dell’elenco degli arbitri, al quale possono accedere, rispettivamente, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

19.5 – Nella qualità di Organismo di Mediazione e di Camera Arbitrale curerà la formazione e la tenuta dell’elenco dei consulenti e dei periti arbitri, al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti professionali in coerenza con le previsioni di legge.

19.6 – Gli elenchi dei mediatori, degli arbitri e dei consulenti/periti potranno essere suddivisi in separate sezioni per tener conto di particolari materie e aspetti internazionali.

19.7 – Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle istanze di iscrizione agli elenchi.

Art. 20 – Esercizio sociale

20.1 – L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 – Bilancio

21.1 – Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il bilancio nei termini di legge.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

22.1 – E’ vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione.

Art. 23 – Devoluzione del patrimonio

23.1 – In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore scelti dai Fondatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere dell’ufficio RUNTS competente.

Art. 24 – Rinvio

24.1 – Per quanto non previsto si applicano:

* il Codice Civile;

* il D.Lgs. 117/2017;

* la normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.””

Statuto AMC 2026