RELAZIONE
Il 16.7.2009 è stata creata la CAMERA ARBITRALE ITALO ESTERA, in acronimo CAIE, con il compito di favorire la risoluzione alternativa delle controversie attraverso un procedimento arbitrale rapido e contenuto nelle spese, onde venire incontro soprattutto alle medie e piccole imprese.
Intervenuto il D.lgs. 4.3.2010 n. 28, che ha disciplinato la mediazione per la composizione amichevole di una controversia, è stato creato l’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO – OCMIE- che ha avuto il riconoscimento del Ministero della Giustizia e la iscrizione al n. 386 del registro degli organismi di mediazione.
Si è poi ritenuto, per ragioni di economia, riunire i due enti e si è proceduto alla fusione in data 9.9.2016 con la nuova denominazione CAMERA INTERNAZIONALE DELL’ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE, in breve CAMERA INTERNAZIONALE AMC, o anche solo AMC.
Dopo la fusione, per quanto riguarda la mediazione sono rimasti invariati il regolamento, il codice etico e quant’altro depositato presso il Ministero della Giustizia. Mentre per quanto riguarda l’arbitrato, la conciliazione, l’arbitraggio, la perizia contrattuale e la consulenza, oggetto della CAIE, si è inteso sostituire l’originario regolamento e le norme processuali con il presente regolamento, ispirato al principio della autonomia e iniziativa delle parti nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità dei diritti di difesa.
Il regolamento della CAIE o CAMERA ARBITRALE ITALO ESTERA, oggi CAMERA Internazionale AMC, che si allega al presente atto come doc. A, resta in vigore per la risoluzione delle controversie relative a clausole compromissorie antecedenti al 9 settembre 2016; ferma restando la possibilità delle parti, concordemente, di optare per l’applicazione del nuovo regolamento integrando la loro clausola compromissoria.
Per quanto riguarda l’arbitrato è in facoltà delle parti decidere se intendono procedere ad arbitrato rituale o irrituale.
Con l’arbitrato rituale le parti intendono affidare agli arbitri una funzione analoga a quella del giudice che è tenuto emettere una pronuncia nel rispetto della legge.
L’arbitrato irrituale si differenzia da quello rituale per l’epilogo del procedimento, in quanto gli arbitri concorrono a risolvere un determinato rapporto controverso mediante un accertamento sostitutivo della volontà delle parti: il fondamento dell’istituto è costituito dall’impegno delle parti di considerare come propria la volontà espressa dagli arbitri.
Quindi, mentre nell’arbitrato rituale la pronuncia (lodo) ha la natura di una sentenza e vale a costituire giudicato, nell’arbitrato irrituale la pronuncia degli arbitri ha natura di contratto.
Si ricorre quindi all’arbitrato irrituale allorché le parti intendano attribuire al lodo carattere definitivo e vincolante.
Si distingue l’arbitrato (sia rituale che irrituale) in arbitrato secondo diritto o arbitrato secondo equità, a seconda che agli arbitri è chiesta una decisione applicando le norme giuridiche ovvero ricorrendo a principi equitativi.
Al riguardo il presente Regolamento ha inteso sottolineare che il giudice di equità deve attenersi ad un criterio di discrezionalità e non di arbitrio.
Il giudizio di equità va infatti inteso non in senso soggettivo (coscienza individuale del giudice: forum coscientiae) ma in senso oggettivo (coscienza collettiva della società nel momento storico in cui si vive e si intrattengono i rapporti commerciali: ius in civitate positum): l’equità esprime la stessa storicità del diritto, il suo divenire concreto e storico.
Il giudizio di equità resta quindi un procedimento tecnico. Ecco perché nel presente Regolamento è stato stabilito che l’arbitro di equità deve indicare in motivazione il procedimento tecnico – giuridico adottato per giungere alla decisione, indicando le norme giuridiche, tecniche o consuetudinarie nei rapporti commerciali, casi analoghi in precedenza risolti e quant’altro ha inteso fare riferimento.
Il giudizio arbitrale si conclude con una pronunzia, che è detta “lodo”.
Il lodo è:
- parziale, quando decide su alcune domande;
- non definitivo, quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito;
- definitivo quando definisce l’intera controversia.
Il carattere di «giudizio privato» consente di distinguere l’arbitrato da altri istituti solo apparentemente affini quali l’arbitraggio, la perizia contrattuale o ancora la mediazione o conciliazione
Con l’arbitraggio le parti conferiscono al terzo arbitratore il compito di determinare, di regola con equo apprezzamento, uno degli elementi del contratto in formazione.
Con la perizia contrattuale, le parti conferiscono al perito un accertamento tecnico (e non giuridico) che verrà svolto in base alla propria professionalità e accettato preventivamente dalle parti che si impegnano a rispettare il nuovo assetto di interessi determinato dal perito; nella perizia contrattuale viene invero chiesta al perito una dichiarazione di scienza, cioè un’indagine tecnica con esclusione di ogni valutazione discrezionale.
Se le parti di una compravendita per stabilire il prezzo si rivolgono a un terzo perché lo determini con equo apprezzamento (in considerazione del rapporto di amicizia tra le parti, per intercorsi obblighi morali o altro) si ha arbitraggio; se invece le parti si rivolgono al terzo perché determini il prezzo commerciale corrente, si ha perizia contrattuale e di solito il terzo è un professionista esperto nella materia (consulente immobiliare nella compravendita di immobili ovvero commercialista nel caso di vendita di titoli finanziari o gioielliere se si tratta di vendita di preziosi); nell’assicurazione contro i danni spesso è inserita la clausola di polizza che devolve a terzi l’accertamento, tramite perizia contrattuale, della misura dell’indennizzo. L’arbitraggio invece prescinde dalle particolari cognizioni tecniche del terzo, il quale è persona di fiducia come, per fare altro esempio, nell’ipotesi che il testatore lasci un legato a persona scelta da un terzo tra più soggetti in modo alternativo.
Nell’arbitraggio avverso la determinazione del terzo si può ricorrere al giudice nel caso in cui la determinazione sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, quando cioè sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore. La perizia contrattuale potrà invece essere impugnata nel caso di errore, dolo o violenza.
Il presente Regolamento prevede altresì la procedura della conciliazione: poiché il procedimento di mediazione, regolato dal D.lgs. 4.3.2010 n. 28, è diretto alla composizione bonaria di una controversia civile di competenza degli uffici giudiziari italiani, nei casi in cui la controversia rientra nella competenza di un giudice di Paese diverso, le parti possono comunque rivolgersi ad un organismo per la risoluzione bonaria, che svolgerà un compito analogo a quello previsto dal D.lgs. n. 28 pur con maggior libertà nei termini e nelle formalità. Nel presente Regolamento detto procedimento è stato chiamato “conciliazione” e l’accordo raggiunto, pur avendo efficacia vincolante tra le parti, non avrà però efficacia di titolo esecutivo.
Mentre le parti, attraverso la mediazione, la conciliazione e l’arbitrato intendono risolvere una controversia già sorta, nel caso dell’arbitraggio e della perizia contrattuale non esiste controversia, anzi il più delle volte questi ultimi servono a prevenire una lite con l’aiuto di un terzo.
I predetti procedimenti sono normalmente promossi sull’accordo di due o più parti; tuttavia un singolo soggetto di propria iniziativa può rivolgersi ad un professionista competente per avere delucidazioni sugli aspetti giuridici e/o tecnici di una situazione, anche al fine di considerare eventuali iniziative che sia il caso assumere nel suo interesse. La AMC potrà in tal caso soddisfare l’esigenza con l’ausilio dei professionisti che operano nel suo ambito, scegliendo il più adatto a seconda della materia da trattare. Verrà così redatto un parere obiettivo, che usualmente è chiamato parere pro veritate.
I N D I C E
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione (p.9)
Art. 2 Obbligo di riservatezza (p.10)
Art. 3 Regole generali (p.10)
DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI
Art. 4 Lingua del procedimento (p.10)
Art. 5 Sede del procedimento e videoconferenza (p.10)
Art. 6 Norme applicabili al procedimento (p.11)
Art. 7 Conservazione degli atti ed archivio (p.11)
PARTE I
ARBITRATO
- DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 8 Funzioni della Camera Internazionale AMC (p.11)
Art. 9 Convenzione arbitrale (p.12)
Art. 10 Rappresentanza delle parti e l’esercizio dell’azione (p.13)
- GLI ATTI
Art. 11 Comunicazioni (p.13)
Art. 12 Notificazioni (p.13)
Art. 13 Deposito degli atti e dei documenti (p.13)
Art. 14 I termini delle comunicazioni e dei depositi (p.13)
III. L’ORGANO ARBITRALE
Art. 15 Numero e nomina degli arbitri (p.14)
Art. 16 Doveri dell’organo arbitrale (p.15)
Art. 17 sostituzione degli arbitri (p.15)
Art. 18 ricusazione degli arbitri e consulenti tecnici (p.16)
- IL PROCEDIMENTO
Art. 19 domanda di arbitrato (p.16)
Art.20 nomina e compiti del segretario (p.17)
Art. 21 risposta alla domanda di arbitrato (p.17)
Art.22 incompetenza e separazione (p.18)
Art. 23 Svolgimento del procedimento (p.19)
Art. 24 udienze e verbali (p.19)
Art. 25 inattività delle parti (p.20)
Art. 26-consulenza tecnica (p.20)
Art. 27 Rinuncia agli atti (p.20)
Art 28 Transazione (p.20)
- IL LODO
Art. 29 Termine per il lodo (p.21)
Art. 30 Proroga del termine (p.21)
Art. 31 Deliberazione del lodo (p.21)
Art. 32 Forma e contenuto del lodo (p.21)
Art. 33 Correzione (p.22)
Art. 34 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi (p.22)
- LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Art. 35 Fondo a copertura delle spese (p.22)
Art. 36 Liquidazione delle spese di procedimento (p.23)
PARTE II
ALTRI PROCEDIMENTI
- ARBITRAGGIO
Art. 37 Clausola contrattuale (p.23)
Art. 38 Istanza (p.23)
Art. 39 Svolgimento del procedimento (p.24)
Art. 40 Spese del procedimento (p.24)
Art. 41 Rinvio (p.24)
- PERIZIA CONTRATTUALE
Art. 42 Accordo (p.24)
Art. 43 Istanza (p.24)
Art. 44 Svolgimento del procedimento (p.25)
Art. 45 Spese del procedimento (p.25)
Art. 46 Rinvio (p.25)
III. CONCILIAZIONE
Art. 47 Oggetto (p.25)
Art. 48 Istanza (p.25)
Art. 49 Svolgimento del procedimento (p.26)
Art. 50 Spese del procedimento (p.26)
Art. 51 Rinvio (p.26)
- PARERE PRO VERITATE
Art. 52 Oggetto (p.26)
Art. 53 Istanza (p.27)
Art. 54 Spese del procedimento (p.27)
Art.55 Rinvio (p.27)
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di arbitrato, conciliazione, arbitraggio, perizia contrattuale, parere pro veritate che le parti intendano instaurare per la definizione dei loro rapporti contrattuali ed extracontrattuali facendo riferimento alla Camera Internazionale dell’Arbitrato, della Mediazione e della Conciliazione, in proseguo detta anche Camera Internazionale AMC o brevemente AMC.
1.2 Il Regolamento è tradotto in varie lingue. Tuttavia, la versione ufficiale è quella italiana.
Art. 2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
2.1 La Camera Internazionale AMC, gli arbitri, il segretario, il consulente tecnico e le parti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in relazione a qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all’esito delle procedure, nel rispetto delle norme vigenti.
2.2 Le parti possono autorizzare espressamente la Camera Internazionale AMC alla pubblicazione integrale dei provvedimenti; diversamente essi potranno essere pubblicati solo se resi totalmente anonimi quanto alle parti, ai soggetti intervenuti nella procedura ed altri elementi identificativi.
Art. 3 REGOLE GENERALI
3.1 La Camera Internazionale AMC per ogni caso non espressamente previsto dal Regolamento, agisce in base alla legislazione prescelta dalle parti e in difetto alla legislazione dello Stato della sede AMC prescelta.
3.2 Gli arbitri, qualsiasi persona nominata dagli arbitri, il segretario, la Camera Internazionale AMC e i suoi organi e dipendenti non sono responsabili nei confronti di chicchessia per atti od omissioni relativi a un procedimento, salvo nella misura in cui tale limitazione di responsabilità sia proibita dalla legge applicabile nel procedimento arbitrale.
3.3 Le norme del Regolamento possono essere integrate o modificate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Camera Internazionale AMC. I procedimenti instaurati prima che siano intervenute dette modifiche sono soggetti alle norme del Regolamento precedentemente in vigore, salvo diverso accordo tra le parti.
DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI
Art. 4 LINGUA DEL PROCEDIMENTO
4.1 La lingua del procedimento, se non indicata dalle parti, sarà quella della sede della Camera Internazionale AMC prescelta dalle parti.
4.2 Le parti possono chiedere che degli atti e documenti venga fornita una traduzione in altra lingua.
4.3 L’ Organo arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella della procedura e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua della stessa.
Art. 5 SEDE DEL PROCEDIMENTO E VIDEOCONFERENZA
5.1 La sede del procedimento, ove non sia stata indicata dalle parti, è presso la sede della Camera Internazionale AMC in Roma.
I procedimenti potranno essere attivati in altra sede della Camera Internazionale AMC, decisa dalle parti sia in Italia che in altri Paesi.
5.2 Sull’accordo delle parti la procedura si può svolgere in videoconferenza, secondo le modalità riportate nel Regolamento dei Procedimenti Telematici.
Art. 6 NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
6.1 Il procedimento è retto dalle norme del presente Regolamento, compatibilmente integrate dalle regole stabilite di comune accordo dalle parti.
6.2 Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano, nel caso di arbitrato rituale di diritto, le norme dell’ordinamento determinato dalle parti o, in assenza di tale indicazione, dello Stato della sede AMC prescelta.
6.3 Una parte che partecipa al procedimento senza sollevare, nella prima difesa utile, eccezioni in merito al difetto di ottemperanza ad una qualsiasi disposizione del Regolamento o la mancata osservanza di qualsiasi regola applicabile allo stesso, di qualsiasi istruzione dell’Organo Arbitrale circa la costituzione dell’Organo Arbitrale o allo svolgimento del processo, sarà ritenuta aver rinunciato a sollevare le relative eccezioni.
Art. 7 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI ED ARCHIVIO
7.1 La Camera Internazionale AMC mantiene la custodia degli atti e documenti fino a tre anni dalla conclusione del procedimento, dopo di che conserva solo l’atto conclusivo del procedimento.
PARTE I
ARBITRATO
I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 8 FUNZIONI DELLA CAMERA INTERNAZIONALE AMC
8.1 Nell’amministrare la procedura di arbitrato, la AMC:
- su richiesta assiste le parti contrattuali nella formulazione della convenzione arbitrale;
- se demandato dalle parti, provvede alla nomina e sostituzione dell’arbitro (o degli arbitri);
- assiste le parti nella gestione telematica del procedimento;
- forma il fascicolo del procedimento e documenta l’attività processuale;
- assiste l’Organo Arbitrale nell’organizzazione del procedimento;
- rendiconta le attività concernenti le spese del procedimento.
Art. 9 CONVENZIONE ARBITRALE
9.1 Ai fini del presente Regolamento per “convenzione arbitrale” si intende l’accordo, contenuto in una clausola contrattuale o in separato atto, con cui le parti sottopongono ad arbitrato ogni questione o controversia relativa a diritti disponibili, insorta o che possa insorgere fra loro.
9.2 La procedura di arbitrato amministrato dalla Camera Internazionale AMC presuppone una convenzione arbitrale, con cui le parti stabiliscono che una loro controversia venga decisa con arbitrato amministrato dalla Camera Internazionale AMC.
9.3 La convenzione arbitrale deve, a pena di nullità, rivestire la forma scritta e determinare l’oggetto della controversia.
9.4 Nella convenzione arbitrale le parti possono stabilire:
- la sede dell’arbitrato;
- la lingua del procedimento;
- se trattasi di arbitrato di diritto o di equità, indicando nel primo caso la legge nazionale applicabile;
- se trattasi di arbitrato rituale o irrituale;
- il numero degli arbitri (che dovrà essere sempre di numero dispari) e il modo di nominarli;
- il termine per la pronuncia del lodo;
- eventuali limitazioni ai costi della procedura.
9.5 In caso di assenza delle attinenti indicazioni, di cui al comma precedente, la convenzione arbitrale amministrata dalla Camera Internazionale AMC si riferisce all’arbitrato rituale di diritto.
9.6 Laddove la convenzione non disponga alcunché al riguardo, l’arbitro sarà designato ai sensi dell’art. 15 che segue (“Numero e nomina degli arbitri”).
9.7 La stipulazione della convenzione arbitrale implica la piena conoscenza e accettazione del Regolamento della Camera Internazionale AMC.
9.8 Nel caso in cui alla controversia insorta manchi la convenzione arbitrale ovvero la stessa non si riferisca alla Camera Internazionale AMC, la parte interessata ad instaurare procedimento arbitrale può provvedere alla richiesta di adesione all’arbitrato amministrato dalla Camera Internazionale AMC, indirizzata alla controparte. L’arbitrato può avere luogo, se la controparte accetta tale richiesta e si stipula apposita convenzione arbitrale.
Art. 10 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
10.1 Le parti possono stare in giudizio personalmente o con l’assistenza di rappresentanti legali, secondo le norme dello Stato in cui ha sede l’arbitrato.
10.2 In ogni caso, deve essere rispettato ed attuato il diritto al contraddittorio, della parità di trattamento delle parti e dell’imparzialità dell’organo giudicante.
- GLI ATTI
Art. 11 COMUNICAZIONI
11.1 Le trasmissioni degli atti e altre comunicazioni possono avvenire anche in via telematica, purché identifichino il mittente in modo univoco e provino la loro ricezione da parte del destinatario.
Art. 12 NOTIFICAZIONI
12.1 Le notificazioni devono avvenire con modalità e termini validi secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’arbitrato.
Art. 13 DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI
13.1 Le parti devono depositare ogni atto in originale. Gli originali informatici devono identificare in modo univoco l’identità del sottoscrittore. Se il deposito avviene in forma cartacea, oltre all’originale la parte deve depositare tante copie quante sono le parti e gli arbitri.
13.2 La documentazione allegata può essere prodotta in copia. Per quanto concerne il deposito cartaceo, la parte deve depositare anche una copia per ciascuna controparte.
13.3 In caso di contestazione sulla corrispondenza della copia all’originale, la parte deve depositare l’originale o una copia conforme del documento, salvo che la legge del luogo dove ha sede l’arbitrato non disponga diversamente.
Art. 14 I TERMINI DELLE COMUNICAZIONI E DEI DEPOSITI
14.1 La comunicazione o il deposito di un atto in forma cartacea si intendono validamente effettuati tra le ore 10:00 (dieci) a.m. e le ore 6:00 (sei) p.m., nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, del luogo in cui ha sede l’arbitrato.
14.2 Il deposito telematico è considerato tempestivo se è provata la ricezione dell’atto da parte della Camera Internazionale AMC entro il giorno della scadenza del termine.
14.3 Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale.
14.4 Se il giorno di scadenza è sabato o festivo (tenendo conto del calendario istituzionale, sia quello del Paese di provenienza che di quello di destinazione) la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
14.4 Il deposito telematico è considerato tempestivo se è provata la ricezione dell’atto da parte della Camera Internazionale AMC entro il giorno di scadenza del termine.
III. L’ORGANO ARBITRALE
Art. 15 – NUMERO E NOMINA DEGLI ARBITRI
15.1 I procedimenti instaurati in base al Regolamento sono decisi da un arbitro unico o da un collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari.
15.2 Alla nomina degli arbitri provvedono le parti o i loro delegati. Le parti o i loro delegati possono demandare alla Camera Internazionale AMC la nomina degli arbitri e, in caso di collegio arbitrale, la nomina del presidente.
15.3 Laddove le parti o la convenzione non dispongano alcunché al riguardo, l’arbitro sarà un arbitro unico e sarà designato dalla Camera Internazionale AMC.
15.4 Nel caso in cui le parti o la convenzione arbitrale prevedono che la nomina degli arbitri e/o del Presidente dell’Organo Arbitrale compete alla Camera Internazionale AMC, questa deve provvedere alla nomina ai sensi di quanto disposto dai seguenti commi.
15.5 Successivamente all’ultimo deposito previsto per le parti, il Responsabile della sede in cui si svolge il procedimento, o un suo delegato, fissa la data dell’incontro per la scelta degli arbitri e/o del Presidente dell’Organo Arbitrale.
15.6 L’avviso dell’incontro viene inviato anche in via telematica, ai difensori delle parti o alle parti che stanno in giudizio personalmente, almeno 10 giorni prima della data fissata. Le parti potranno partecipare all’incontro per mezzo di un proprio delegato, munito di apposita procura speciale. L’incontro, sull’accordo delle parti o dei loro difensori può essere svolto anche in teleconferenza. In caso di mancato accordo, inerzia o assenza di almeno una delle parti, si procederà ai sensi di quanto disposto dal seguente comma.
15.7 In caso di mancato accordo, inerzia o assenza di almeno una delle parti, per la nomina degli arbitri e/o del Presidente dell’Organo Arbitrale, il Responsabile della sede:
- Comunicherà alle parti, nella sede stessa del primo incontro o successivamente, anche in via telematica, una lista di 3 nominativi, iscritti nell’elenco degli arbitri e consulenti presso la Camera Internazionale AMC;
- Ogni parte assegna un punteggio a ciascun nominativo della lista, al fine di manifestare la propria preferenza; il punteggio che le parti devono attribuire a ciascun nominativo della lista varia da un massimo di tre punti ad un minimo di uno. Non è consentita l’assegnazione di punteggi intermedi e non può essere assegnato il medesimo punteggio a due o più nominativi.
- Le parti esprimono contestualmente, o entro 7 giorni dal ricevimento della lista anche in via telematica, le preferenze di cui al precedente numero 2 al Responsabile della sede, il quale nominerà arbitro la persona che avrà ricevuto il punteggio maggiore desunto dalla sommatoria dei punteggi attribuiti dalle parti a ciascun nominativo della lista. In caso di parità di punteggio verrà nominato arbitro la persona più anziana di età.
- In mancanza di comunicazione entro i 7 giorni anche di una sola delle parti, il Responsabile della sede fissa un incontro tra le parti per procedere a sorteggio tra i nominativi di cui al numero 1.
15.8 Non può essere nominata arbitro la persona che al momento della proposizione della domanda è impegnata in altro procedimento arbitrale non concluso con lodo definitivo.
Art. 16 DOVERI DELL’ORGANO ARBITRALE
16.1 L’Organo Arbitrale è tenuto a svolgere l’incarico nel rispetto del Codice Etico e nei limiti di tempo e di costo secondo il Regolamento della AMC.
16.2 Nel verbale di prima riunione gli arbitri devono dichiarare di accettare la nomina, di non avere incompatibilità e di obbligarsi a rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
16.3 Nel corso del procedimento, fino al deposito del lodo, ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico.
Art. 17 SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
17.1 Qualora nel corso del procedimento, per rinuncia o altra causa, venga a mancare l’arbitro unico ovvero uno o più membri del collegio arbitrale, si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste per la nomina degli arbitri.
17.2 Un arbitro può essere sostituito anche su iniziativa della Camera Internazionale AMC quando quest’ultima accerta che esistano gli impedimenti allo svolgimento delle funzioni dell’arbitro, ovvero che lo stesso non svolga le funzioni in rispetto del Regolamento.
17.3 In caso di sostituzione di uno o più arbitri, il termine per la pronuncia del lodo, ancorché sia stato in precedenza oggetto di proroga o sospensione, inizia a decorrere “ex novo” dal momento della ricostituzione dell’Organo giudicante, salvo diverso accordo tra le parti.
17.4 In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo arbitro unico o il Collegio possono disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
Art. 18 RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI E CONSULENTI TECNICI
18.1 Ciascuna parte può depositare presso la Camera Internazionale AMC una istanza di ricusazione di uno o più arbitri, esponendo le ragioni per cui ritiene che non posseggano i requisiti di indipendenza o imparzialità.
18.2 L’istanza deve essere depositata, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla data di accettazione degli arbitri o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
18.3 L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti, con la fissazione di un termine per controdedurre con memoria da comunicare agli arbitri e alle altre parti e da depositare presso la Camera Internazionale AMC nei 10 giorni dall’ultima comunicazione.
18.4 Sull’istanza di ricusazione decide un Collegio formato dal Presidente della Camera Internazionale AMC, o un suo delegato, più due membri scelti tra gli arbitri e i consulenti di cui all’apposito elenco dell’AMC e un segretario. La decisione è data con ordinanza, che si pronunzierà anche sull’onere delle spese di cui all’art. 35.1 relative al procedimento di ricusazione.
18.5 Nel caso venga accolta l’istanza di ricusazione, l’arbitro (o gli arbitri) verrà sostituito.
18.6 Le norme sulla ricusazione degli arbitri valgono anche per i consulenti tecnici d’ufficio.
- IL PROCEDIMENTO
Art. 19 DOMANDA DI ARBITRATO
19.1 La parte che intende promuovere il procedimento deve proporre la relativa domanda con atto, sottoscritto dalla medesima, notificato all’altra parte e depositato entro 10 giorni lavorativi dalla notifica presso la Camera Internazionale AMC.
19.2 La domanda deve contenere:
- il nome o la ragione sociale di parte attrice con l’indicazione dell’indirizzo e, possibilmente, del codice fiscale o partita I.V.A. (o analogo);
- la elezione di domicilio (anche digitale) per le comunicazioni e notificazioni; il domicilio, nel caso in cui non sia digitale, deve essere eletto nell’ambito dell’ente territoriale del luogo in cui ha sede l’arbitrato;
- il nome, l’indirizzo, il codice fiscale (se esiste) e la procura alle liti del difensore, ove la parte non stia in giudizio di persona nei casi consentiti dalla legge dello Stato in cui è la sede dell’arbitrato;
- il nome o la ragione sociale di parte convenuta e, possibilmente, il codice fiscale o partita I.V.A. (o analogo);
- l’atto che contiene la convenzione di arbitrato;
- ove non sia diversamente stabilito tra le parti, la nomina dell’arbitro con le sue generalità e l’invito all’altra parte di nominare il proprio arbitro; oppure, nel caso di arbitro unico, ove non sia stato in precedenza designato dalle parti, l’espressa richiesta alla Camera Internazionale AMC di fissazione di un incontro tra le parti per la nomina dell’arbitro;
- L’esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, corredata dall’allegazione di documenti;
- la formulazione dei quesiti, l’eventuale indicazione delle prove richieste a sostegno della domanda e, per quanto possibile, il rimedio richiesto;
- l’indicazione del valore della controversia.
19.3 Unitamente alla domanda di arbitrato la parte attrice effettua il versamento dei diritti di iscrizione, stabiliti nel tariffario in vigore alla data di presentazione della domanda.
19.4 La controversia si considera sottoposta ad arbitrato nel momento in cui la domanda può ritenersi notificata alla parte convenuta ai sensi di legge.
Art. 20 NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO
20.1 La Camera Internazionale AMC, successivamente al deposito della domanda di arbitrato, nomina il Segretario dell’Organo Arbitrale.
20.2 Il Segretario dell’Organo Arbitrale ha il compito di:
- intrattenere i rapporti con le parti;
- redigere i verbali;
- comunicare gli atti dell’Organo Arbitrale e delle parti e provvedere a tutte le altre comunicazioni necessarie per il regolare svolgimento del procedimento arbitrale;
- conservare gli atti e trasmetterli alla sede centrale della Camera Internazionale AMC.
Art. 21 RISPOSTA ALLA DOMANDA DI ARBITRATO
21.1 La parte convenuta, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, deve notificare alla parte attrice e depositare presso la Camera Internazionale AMC l’atto di costituzione in giudizio da essa sottoscritto con riserva di notificare, entro 30 giorni dalla notifica della costituzione, la comparsa di risposta corredata dalla documentazione.
21.2 L’atto di costituzione deve contenere:
- il nome o la ragione sociale di parte convenuta con l’indicazione dell’indirizzo e, possibilmente, del codice fiscale o partita I.V.A. (o analogo);
- la elezione di domicilio (anche digitale) per le comunicazioni e notificazioni; il domicilio, nel caso in cui non sia digitale, deve essere eletto nell’ambito dell’ente territoriale locale dove ha sede l’arbitrato;
- il nome, l’indirizzo, il codice fiscale (se esiste) e la procura alle liti del difensore, ove la parte non stia in giudizio di persona nei casi consentiti dalla legge dello Stato in cui è la sede dell’arbitrato.
21.3 La comparsa di risposta, sottoscritta dalla parte, deve essere notificata entro 30 giorni dalla notifica della costituzione e depositata presso la Camera Internazionale AMC entro 10 giorni dalla data di notifica della comparsa.
La comparsa di risposta deve contenere i dati di cui ai numeri:
1), 2) e 3) di cui al punto 21.2 che precede, ove non siano stati già indicati nell’atto di costituzione,
nonché:
- le difese, eccezioni ed istanze;
- eventuali domande riconvenzionali;
- l’eventuale indicazione delle prove richieste a sostegno della risposta ed ogni documento che la parte ritiene di allegare;
- la nomina del proprio arbitro, ove la controversia non sia devoluta all’arbitro unico.
21.4 Qualora la parte convenuta formuli nella propria memoria domande riconvenzionali, la parte attrice potrà a sua volta replicare con una memoria da notificare nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comparsa di risposta e da depositare presso la Camera Internazionale AMC entro dieci giorni dalla notifica.
21.5 Unitamente al deposito dell’atto di costituzione, la parte convenuta effettua il versamento dei diritti di iscrizione, stabiliti nel tariffario in vigore alla data di presentazione della domanda.
21.5 Nel caso in cui il convenuto non si costituisca in giudizio, il procedimento arbitrale prosegue in sua assenza.
Art.22 INCOMPETENZA E SEPARAZIONE
22.1 L’eventuale incompetenza o impedimento a giudicare possono essere decisi solo dall’Organo Arbitrale.
22.2 Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l’Organo Arbitrale può disporne la separazione.
Art. 23 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
23.1 Perfezionatasi la scelta degli arbitri, la Camera Internazionale AMC convoca le parti e gli arbitri per l’udienza preliminare, invitandoli a comparire nel giorno e luogo fissati o, su accordo di tutte le parti, in videoconferenza. La convocazione viene fatta anche in via telematica da pervenire entro 10 giorni dalla data fissata.
23.2 Nella udienza preliminare gli arbitri:
- accettano formalmente l’incarico;
- esperiscono il tentativo di conciliazione, che può essere ripetuto in ogni momento nel corso del giudizio; qualora le parti trovino un accordo, dello stesso viene redatto processo verbale; qualora la conciliazione non esaurisca la materia del contendere, il procedimento prosegue per la definizione dei restanti punti della controversia;
- stabiliscono il calendario del procedimento:
- assegnando alle parti un termine per presentare le proprie memorie;
- disponendo un ulteriore termine per le repliche;
- fissando la data dell’udienza per la discussione;
- definendo la scadenza del termine per il deposito del lodo;
- determinano l’importo del fondo a copertura delle spese e competenze.
23.3 L’Organo Arbitrale in ogni momento del procedimento può, sentite le parti, ammettere, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene più opportuni, nel rispetto del contraddittorio.
23.4 L’Organo Arbitrale, sentite le parti, può nominare consulenti tecnici, formulando i quesiti.
23.5 Ove ritenuto, nel caso di Collegio Arbitrale, possono essere emesse ordinanze presidenziali.
23.6 I provvedimenti emessi dall’Organo Arbitrale fuori udienza sono sottoscritti dagli arbitri e dal Segretario.
Art. 24 UDIENZE E VERBALI
24.1 Davanti all’Organo Arbitrale, le parti possono farsi assistere, oltre che dai difensori, anche da propri consulenti.
24.2 Se una delle parti, regolarmente convocata, non si presenta in udienza senza valida giustificazione, l’Organo Arbitrale, sentita la parte comparsa, può decidere che l’udienza si tenga comunque.
24.3 Non sono ammesse alle udienze persone estranee al procedimento, salvo consenso delle parti e dell’Organo Arbitrale.
24.4 Di ogni udienza si redige verbale.
24.5 I verbali delle udienze sono firmati dagli arbitri, dal Segretario, dalle parti o dai loro difensori.
24.6 Copia del verbale viene trasmessa, a cura del Segretario, alla parte costituita non comparsa in udienza o al suo difensore.
Art. 25 INATTIVITÀ DELLE PARTI
25.1 Se una delle parti omette di svolgere le proprie attività processuali senza addurre motivi sufficienti per giustificare tale omissione, l’arbitro può emettere il lodo sulla base degli atti già acquisiti.
25.2 Qualora nessuna delle parti svolga alcuna attività per più di 12 mesi, il procedimento viene dichiarato estinto con ordinanza che pronunzia anche in ordine alle spese.
Art. 26 CONSULENZA TECNICA
26.1 Nel caso venga disposta consulenza tecnica, le parti possono designare propri consulenti tecnici.
26.2 Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori e consulenti alle operazioni di consulenza tecnica.
26.3 Le spese per gli accertamenti tecnici, salvo diverso accordo tra le parti, devono essere anticipate dalla parte che ne fa richiesta e l’Organo Arbitrale nel lodo stabilisce a quale delle parti esse devono far carico in via definitiva.
Art. 27 RINUNCIA AGLI ATTI
27.1 In caso di rinuncia agli atti, accettata dalle parti costituite, l’Organo Arbitrale dichiara con ordinanza l’estinzione del giudizio.
27.2 Salvo diverso accordo, la parte rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti costituite.
Art 28 TRANSAZIONE
28.1 In caso di transazione, intervenuta nel corso del procedimento, l’Organo Arbitrale fissa udienza per la comparizione delle parti e, se ritiene risolta ogni questione oggetto dell’arbitrato, emette decisione di cessata materia del contendere.
28.2 Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
- IL LODO
Art. 29 TERMINE PER IL LODO
29.1 Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, questo deve essere depositato nel termine di 120 giorni dalla accettazione degli arbitri.
29.2 Il termine di deposito del lodo è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione ai sensi del precedente art. 18 e fino alla pronuncia sulla stessa, ovvero qualora occorra procedere alla sostituzione di uno o più arbitri e in ogni altro caso previsto dalla legge o dal regolamento.
29.3 In presenza di ogni altro giustificato motivo, l’Organo Arbitrale può decidere, d’ufficio o su istanza di parte, la sospensione o la interruzione del procedimento.
29.4 Una volta disposta la sospensione o la interruzione, il procedimento deve essere riassunto, pena l’estinzione, nel termine fissato dall’Organo arbitrale e comunque entro un anno dalla interruzione o dalla data in cui è cessata la sospensione.
Art. 30 PROROGA DEL TERMINE
30.1 Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine di cui al precedente articolo è prorogato nei seguenti casi:
- se debbono essere assunti mezzi di prova;
- se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;
- se viene pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
- se le parti o i loro difensori hanno concesso proroga del termine per la pronuncia del lodo.
30.2 Se le parti non hanno stabilito il tempo della proroga, il termine della proroga è di 90 giorni.
Art. 31 DELIBERAZIONE DEL LODO
31.1 Il lodo, in caso di Organo collegiale, è deliberato con la partecipazione di tutti i membri e assunto a maggioranza di voti. Nel lodo deve essere dato atto di eventuale dissenso o della causa della mancata sottoscrizione di uno o più arbitri. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
Art. 32 FORMA E CONTENUTO DEL LODO
32.1 Il lodo è redatto per iscritto e deve pronunciarsi su tutte le domande delle parti dando adeguata ed esauriente motivazione in fatto e diritto della decisione.
32.2 Nel caso di arbitrato di equità il lodo deve essere motivato anche con l’indicazione delle regole e principi cui l’Organo Arbitrale ha inteso fare riferimento nel pervenire alla decisione.
32.3 L’Organo Arbitrale deve depositare il lodo presso la Camera Internazionale AMC in originale informatico o in tanti originali cartacei quante sono le parti, più uno che rimane depositato presso la stessa Camera.
32.4 Il Segretario trasmette il lodo a ciascuna parte entro dieci giorni dal deposito.
32.5 L’attestazione e il rilascio della copia conforme del lodo e degli altri atti del procedimento compete al Segretario o al Responsabile della sede AMC.
ART. 33 CORREZIONE
33.1 Le parti possono chiedere la correzione del lodo in caso di omissioni o errori materiali o di calcolo.
33.2 L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Camera Internazionale AMC entro 120 giorni dal ricevimento del lodo.
33.3 L’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 30 giorni dall’audizione delle parti. La decisione è comunicata dalla AMC alle parti entro 10 giorni dal deposito del provvedimento.
Art. 34 RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI LODI
34.1 Ove richiesta da una o entrambe le parti, la Camera Internazionale AMC può fornire alle stesse l’assistenza integrativa per far valere il lodo definitivo dell’arbitrato.
- LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Art. 35 FONDO A COPERTURA DELLE SPESE
35.1 Le spese di arbitrato comprendono l’onorario degli arbitri, del Segretario e dei Consulenti Tecnici, i diritti della Camera Internazionale AMC, le spese e i diritti di cancelleria, gli oneri fiscali e altri contributi previsti per legge.
35.2 L’Organo Arbitrale in sede di udienza preliminare stima in via provvisoria il valore economico della controversia determinando l’importo da richiedere alle parti, in eguale misura, per l’istituzione di un fondo a copertura delle spese di procedimento ed il termine del versamento. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche, facendo riferimento all’allegato tariffario della Camera Internazionale AMC.
35.3 In mancanza di versamento del fondo nel termine stabilito dall’Organo Arbitrale, questo, sentite le parti, può sospendere il procedimento, che riprende dalla data dell’avvenuto adempimento.
35.4 Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, esso potrà essere effettuato dall’altra parte salvo rivalsa.
35.5 In caso di mancato adempimento entro 120 giorni dalla data di sospensione, il procedimento si estingue e le parti costituite sono tenute verso l’Organo Arbitrale al pagamento dei compensi per l’attività svolta nella misura determinata dalla Camera Internazionale AMC.
35.6 Nel corso del procedimento, l’Organo Arbitrale può chiedere il versamento di un ulteriore fondo a copertura delle spese del procedimento, stabilendo discrezionalmente la parte che se ne dovrà fare carico.
Art. 36 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO
36.1 La liquidazione delle spese del procedimento di arbitrato è effettuata dall’Organo Arbitrale in base al tariffario AMC allegato.
36.2 La liquidazione delle spese del consulente tecnico, in mancanza di accordo tra le parti e il consulente, viene effettuata dall’Organo Arbitrale secondo motivato equo apprezzamento.
36.3 Le parti sono tenute in solido al pagamento di tutte le spese liquidate, salvo rivalsa alla stregua della decisione arbitrale.
36.4 Se il procedimento si conclude prima della accettazione dell’Organo Arbitrale la liquidazione delle spese di procedimento viene posta in misura paritetica a carico delle parti costituite.
PARTE II
ALTRI PROCEDIMENTI
- ARBITRAGGIO
Art. 37 CLAUSOLA CONTRATTUALE
37.1 Le parti di un contratto possono stipulare apposita clausola attraverso la quale si demanda al terzo arbitratore la definizione di un elemento del contratto e di quelli ad esso eventualmente correlati, affidandone la gestione alla Camera Internazionale AMC.
Art. 38 ISTANZA
38.1 La Camera internazionale AMC va interessata mediante istanza presso la sede principale o altra sede della stessa AMC o anche in via telematica.
38.2 L’istanza dovrà contenere:
- le generalità delle parti;
- la specifica indicazione dell’oggetto.
All’istanza dovrà essere allegata la convenzione contenente la clausola di arbitraggio.
38.3 Le parti potranno indicare la persona dell’arbitratore o degli arbitratori ovvero demandarne la nomina alla Camera Internazionale AMC.
Art. 39 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
39.1 Il responsabile della prescelta sede della Camera Internazionale AMC convoca le parti, anche in videoconferenza, per la accettazione dell’incarico da parte dell’arbitratore o del Collegio di arbitratori. L’avviso della convocazione viene inviato anche in via telematica da pervenire entro 15 giorni dalla data fissata.
39.2 L’arbitraggio deve concludersi nel termine stabilito dalle parti, o in mancanza, nel termine di 90 giorni dalla data di accettazione dell’incarico; le parti possono concordemente concedere una proroga del termine.
39.3 La relazione dell’arbitratore o del Collegio di arbitratori va depositata presso la Camera Internazionale AMC, che la trasmette alle parti.
Art. 40 SPESE DEL PROCEDIMENTO
40.1 Prima dell’inizio dell’istruzione del procedimento, le parti sono tenute a versare presso la AMC un fondo a copertura delle spese di procedimento.
40.2 La liquidazione delle spese e diritti è fatta sull’accordo delle parti e dell’arbitratore o degli arbitratori, in mancanza alla determinazione del compenso provvederà la Camera Internazionale AMC.
Art. 41 RINVIO
41.1 Per quanto possa occorrere, si fa rinvio alle disposizioni sopra previste per il procedimento arbitrale, in quanto compatibili.
- PERIZIA CONTRATTUALE
Art. 42 ACCORDO
42.1 Le parti di un rapporto giuridico, di natura contrattuale o extracontrattuale, possono con apposito accordo conferire a terzi, scelti da esse o dalla Camera Internazionale AMC, il compito di svolgere accertamenti tecnici che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale.
Art. 43 ISTANZA
43.1 L’istanza va presentata presso la sede principale o altra sede della Camera Internazionale AMC, anche in via telematica.
43.2 L’istanza dovrà contenere:
- le generalità delle parti;
- la specifica indicazione dell’oggetto e del contenuto degli accertamenti tecnici, compresi quelli ad esso correlati.
All’istanza va allegato il testo dell’accordo.
Art. 44 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
44.1 Il responsabile della sede prescelta della Camera Internazionale AMC convoca le parti, anche in videoconferenza, per la accettazione dell’incarico del perito o dei periti scelti. L’avviso della convocazione viene inviato anche in via telematica da pervenire entro 15 giorni dalla data fissata.
44.2 Il perito, o i periti, devono attenersi a norme tecniche e a criteri tecnico- scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina cui si riferisce l’oggetto dell’accertamento incaricato di compiere.
44.3 Le operazioni di perizia devono concludersi nel termine stabilito dalle parti, o in mancanza, nel termine di 90 giorni dalla data di accettazione dell’incarico; le parti possono concordemente concedere una proroga del termine.
44.4 La relazione del perito o del Collegio dei periti va depositata presso la Camera Internazionale AMC, che la trasmette alle parti.
Art. 45 SPESE DEL PROCEDIMENTO
45.1 Prima dell’inizio delle operazioni di consulenza, le parti sono tenute a versare presso la AMC un fondo a copertura delle spese di procedimento.
45.2 La liquidazione delle spese e diritti è fatta sull’accordo delle parti e del perito o dei periti, in mancanza alla determinazione del compenso provvederà la Camera Internazionale AMC.
Art. 46 RINVIO
46.1 Per quanto possa occorrere, si fa rinvio alle disposizioni sopra previste per il procedimento arbitrale, in quanto compatibili.
III. CONCILIAZIONE
Art. 47 OGGETTO
47.1 Qualora più soggetti non possano o non vogliano comporre una lite avvalendosi del procedimento di mediazione regolato dallo Stato di appartenenza, gli stessi possono rivolgersi alla Camera Internazionale AMC per tentare un accordo.
Art. 48 ISTANZA
48.1 L’istanza va presentata presso la sede principale o altra sede della Camera Internazionale AMC, anche in via telematica.
48.2 L’istanza dovrà contenere:
- le generalità delle parti;
- la specifica indicazione della materia del contendere.
48.3 La Camera Internazionale AMC, ricevuta l’istanza, inoltrerà alla parte convenuta invito ad aderire, ove ritenuto con l’assistenza di un difensore, per partecipare al procedimento di conciliazione.
48.4 Ove non concordato tra le parti, la Camera Internazionale AMC provvederà a nominare la persona che svolgerà le funzioni di conciliatore.
Art. 49 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
49.1 Il procedimento si svolgerà presso la sede prescelta della Camera Internazionale AMC, ovvero in videoconferenza.
49.2 Il responsabile della sede prescelta della Camera Internazionale AMC convoca le parti, anche in videoconferenza, per la accettazione dell’incarico da parte della persona designata come conciliatore.
49.3 Il procedimento di conciliazione deve concludersi nel termine stabilito dalle parti, o in mancanza, nel termine di 90 giorni dalla data di accettazione dell’incarico da parte di conciliatore; le parti possono concordemente concedere una proroga del termine.
49.4 Nel caso di conciliazione raggiunta, l’accordo va depositato presso la Camera Internazionale AMC, che lo trasmette alle parti.
Art. 50 SPESE DEL PROCEDIMENTO
50.1 Prima dell’inizio del procedimento, le parti sono tenute a versare presso la AMC un fondo a copertura delle spese di procedimento.
50.2 La liquidazione delle spese e diritti è fatta sull’accordo delle parti e del conciliatore o dei conciliatori, in mancanza provvederà la Camera Internazionale AMC.
Art. 51. RINVIO
51.1 Al procedimento si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente Regolamento per l’arbitrato.
- PARERE PRO VERITATE
ART. 52 – OGGETTO
52.1 Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, può richiedere alla Camera Internazionale AMC l’acquisizione di un parere su una questione tecnica o giuridica che sia utile a risolvere un dubbio interpretativo o a prevenire l’insorgere di una controversia.
ART. 53 ISTANZA
53.1 La richiesta di parere va presentata presso la sede principale o altra sede della AMC, anche in via telematica, precisando i termini della questione che si intende risolvere.
ART. 54 SPESE DEL PROCEDIMENTO
54.1 La AMC trasmette al soggetto richiedente il parere con allegata liquidazione delle spese, diritti e onorari, ove non previamente concordati.
ART. 55 RINVIO
55.1 Al procedimento si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente Regolamento per l’arbitrato.
BOLLO E REGISTRO IN PROCEDIMENTO ARBITRALE
Nella procedura arbitrale non si applica la disciplina sul contributo unificato del processo civile e amministrativo (D.P.R. 30/5/2002, n. 115).
Nell’arbitrato rituale gli atti del procedimento arbitrale non rilevano ai fini dell’imposta di registro, ma esclusivamente ai fini dell’imposta di bollo.
Nell’arbitrato irrituale, non vi è alcuna disposizione tributaria esplicita, tuttavia non esistono ragioni per non ritenere applicabili le disposizioni sull’arbitrato rituale.
IMPOSTA DI BOLLO
Ai sensi dell’articolo 20 della tariffa allegato A al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, sono soggetti all’imposta di bollo:
- gli atti delle parti (originali e copie per la controparte)
- i provvedimenti degli arbitri
- i verbali di udienza
- la relazione del CTU e dei consulenti di parte
- il lodo
- le copie dichiarate conformi all’originale
Non sono invece soggetti a bollo
- i documenti depositati dalle parti
- le copie per gli arbitri.
Gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio (art. 20 cit.) composto di 4 pagine di 25 righe ciascuna.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta di bollo sugli atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine e debba essere assolta dal soggetto che forma i predetti atti e documenti e, quindi, li consegna o spedisce (Risoluzione 89/E del 2016).
La Camera arbitrale, che amministra l’arbitrato, non è legittimata al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali che riceve dai soggetti interessati con modalità telematiche,
Conclude pertanto l’Agenzia: “L’imposta di bollo dovrà, invece, essere assolta dai contribuenti mediante contrassegno, procedendo al versamento ad un intermediario convenzionato ovvero con la modalità virtuale, ai sensi del predetto articolo 3 del DPR n. 642 del 1972. Il contribuente che intende assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario. In tal caso, sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972)”.
Ai sensi dell’art. 5 DPR n. 642/1972, le memorie difensive sono soggette all’imposta di bollo su ogni foglio (ovvero su ogni 4 facciate di 25 righe ciascuna) sia sull’originale che sulla copia per la controparte.
Se il deposito avviene mediante consegna manuale, su ogni foglio va applicata una marca di €.16,00 fin dall’origine (cioè di data non successiva a quella dell’atto).
Se sulla copia destinata alla controparte non è stata apposta la marca da bollo, vanno applicate sull’originale 2 marche per ogni foglio.
Il deposito presso la Camera Arbitrale può avvenire anche in via telematica, ma in questo caso va applicato il bollo in modo virtuale ai sensi dell’art. 3 DPR citato.
IMPOSTA DI REGISTRO
Ai fini dell’imposta di registro il lodo dichiarato esecutivo è equiparato alla sentenza civile, anche nella misura della tassazione.
Vige il principio della solidarietà nel pagamento dell’imposta fra le parti contendenti e solo in caso di annullamento del lodo si potrà ottenere il rimborso dell’imposta di registro.
Il lodo non depositato presso la cancelleria del tribunale è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Non si applica l’imposta proporzionale di registro sulle somme stabilite in un lodo sottoposto a registrazione, se queste somme sono riconducibili a operazioni imponibili IVA.
L’esecuzione spontanea del lodo pertanto evita il pagamento dell’imposta di registro.
CLAUSOLA DA INSERIRE NEI CONTRATTI PER ARBITRO UNICO
Qualora dovesse sorgere controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente contratto, la controversia sarà demandata al giudizio di un Arbitro Unico secondo le disposizioni del regolamento e delle norme di procedura della AMC che le parti dichiarano di conoscere e accettare. La sede dell’arbitrato sarà presso una sede operativa della AMC, salvo che successivamente le parti non stabiliscano d’accordo una sede diversa. L’Arbitro deciderà secondo diritto. È ammessa l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
CLAUSOLA DA INSERIRE NEI CONTRATTI PER ARBITRATO A TRE
Qualora dovesse sorgere controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione della presente scrittura la controversia sarà demandata al giudizio di un collegio di tre arbitri secondo le disposizioni del regolamento e delle norme di procedura della AMC, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, presso una sede operativa della AMC, salvo che successivamente le parti non stabiliscano d’accordo una sede diversa. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto. È ammessa l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
CLAUSOLA DA INSERIRE NEI CONTRATTI PER ARBITRATO SECONDO EQUITA’
Qualora dovesse sorgere controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente contratto, la controversia sarà demandata al giudizio arbitrale rituale secondo equità. Ove non abbiano convenuto il numero degli arbitri, la controversia sarà affidata ad arbitro unico secondo le disposizioni del regolamento e delle norme di procedura della AMC, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, presso una sede operativa della AMC salvo che successivamente le parti non stabiliscano d’accordo una sede diversa. L’ Arbitro deciderà secondo diritto. È ammessa l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
SOMMARIO dei singoli istituti
(con giurisprudenza di orientamento per un loro migliore inquadramento)
Arbitrato e arbitraggio differenze (p.30)
Arbitrato rituale e irrituale differenze (p.31)
Arbitrato di equità (p.34)
Arbitrato estero (p.34)
Clausola compromissoria (p.38)
Compenso all’arbitro (p.40)
Competenza (p.42)
Compromettibilità in arbitri (p.43)
Consulente tecnico (p.44)
Impugnazione (p.48)
Nomina arbitro (p.53)
Procedimento (p.53)
Segretario (p.54)
Termini sospensione feriale (p.55)
Arbitrato e arbitraggio differenze
Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all’arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti). Cass. n. 28511 del 08/11/2018
Allorquando le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad un terzo l’incarico di svolgere, in base alla sua specifica capacità tecnica, constatazioni e accertamenti, il cui esito esse si impegnano ad accettare, ricorre l’ipotesi della perizia contrattuale, la quale si differenzia sia dall’arbitrato rituale o irrituale con cui le parti tendono (in diversi modi) alla definizione di una controversia giuridica, sia dall’arbitraggio avente ad oggetto l’incarico di determinare uno degli elementi del negozio in via sostitutiva della volontà delle parti Cass. 29.10.1999 n. 12155
La diversità di funzione tra gli istituti dell’arbitrato e dell’arbitraggio – composizione di una lite quanto al primo, integrazione del contenuto negoziale quanto al secondo – comporta che presupposto fondamentale dell’arbitrato è l’esistenza di un rapporto controverso, che, invece, difetta del tutto nell’arbitraggio, con la conseguenza che quest’ultimo, pur trovando applicazione in numerosi contratti tipici, non è configurabile nella transazione, della quale è presupposto essenziale una controversia attuale o prevista. Cass. n. 5707 del 19/04/2002
Arbitrato rituale e irrituale differenze.
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Al fine di qualificare l’arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione opera come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull’ammissibilità dell’impugnazione della decisione arbitrale. Nell’esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell’arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà. Cass. n. 7198 del 13/03/2019 (V. anche n. 23629 del 2015; n. 11313 del 2018; n. 24558 del 2015). |
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A seguito delle modifiche apportate all’istituto dell’arbitrato dalla novella del 1994, tanto all’arbitrato rituale che a quello irrituale va oggi riconosciuta natura privata, configurandosi in ogni caso la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un’opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico (alla stregua, cioè, di un “dictum” di soggetti privati). Pertanto, la differenza tra le due fattispecie di arbitrato non può più fondarsi sul rilievo che, nel primo, e non nel secondo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, dovendosi, per converso, ravvisare la differenza nella circostanza che, nell’arbitrato rituale, le parti stesse intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre in quello irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale – mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà -, impegnandosi, per l’effetto, a considerare la decisione degli “arbitri” come espressione, appunto, di tale personale volontà. Ne consegue l’irrilevanza dell’uso di espressioni tecniche come quelle di “controversia”, “giudizio” e “questioni”, che, pur essendo peculiari del procedimento giurisdizionale, possono essere utilizzate anche in riferimento all’arbitrato irrituale, per mera scelta lessicale dei contraenti, onde indicare in maniera appropriata gli eventuali contrasti di fatto che possano insorgere tra loro, e la necessità che vengano sottoposti al vaglio di un collegio arbitrale. (Nella specie, la S.C. ha qualificato l’arbitrato come irrituale, rilevando che nella clausola compromissoria le parti avevano espressamente dichiarato di accettare il lodo “come espressione della loro stessa volontà” ed avevano attribuito agli arbitri il potere di giudicare secondo equità e senza alcun vincolo formale di espressione del loro giudizio, fissando un brevissimo termine per la decisione e dispensandoli dal deposito del lodo in cancelleria). Cass n. 16718 del 20/07/2006 ; Cass. n. 21585 del 12/10/2009, Sent. n. 7574 del 01/04/2011 Sez. 1, Sentenza n. 11270 del 05/07/2012.
L’arbitrato irrituale è riconducibile alla figura del mandato conferito congiuntamente, poiché solo dal concorso della volontà di entrambe le parti compromittenti viene conferito al collegio arbitrale il mandato di definire la controversia; inoltre, data la natura dell’incarico, necessariamente indivisibile e ad attuazione congiunta, tutti gli arbitri devono accettare e partecipare alle attività richieste per l’esecuzione del mandato, con la conseguenza che il termine (comunque unico) di adempimento per il deposito del lodo può iniziare a decorrere dal momento in cui il giudizio arbitrale può dirsi pendente, quando gli arbitri siano effettivamente investiti del potere negoziale conferito loro dai mandanti, cioè presuntivamente dalla data di costituzione del collegio arbitrale, salvo patto contrario, ex art. 1716, primo comma, cod. civ., del quale dev’essere data congrua e adeguata motivazione. 11270 del 05/07/2012.
L’arbitrato irrituale, pur avendo natura negoziale, costituisce fonte di regolamentazione eteronoma degli interessi in conflitto, sicché la diligenza degli arbitri deve essere valutata in riferimento all’oggetto dell’incarico conferito, che non consiste nella composizione della controversia in modo necessariamente transattivo e appagante per tutte le parti in causa, ma nella pronuncia di una decisione, secondo diritto o equità e nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine di un procedimento in cui, previa definizione del “thema decidendum“, sia stato consentito a ciascuna delle parti lo svolgimento di attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la negligenza degli arbitri, e la conseguente sussistenza di una giusta causa di loro revoca per avere gli stessi rigettato tutte le istanze probatorie dell’attore, sul duplice presupposto che era stato regolarmente consentito alle parti lo svolgimento di attività assertiva e deduttiva, e che l’obbligo degli arbitri di motivare i provvedimenti istruttori poteva essere rinviato al momento della loro decisione, rimasta, però, preclusa dall’intervenuta, precedente richiesta di revoca dei primi). n. 16164 del 15/07/2014
Nell’arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l’arbitrato libero ammette tale modalità), e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l’arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest’ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l’art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Cass. n. 24558 del 02/12/2015
In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato, l’eccezione di ritualità o irritualità dello stesso non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltà e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di giovarsi del compromesso. Cass. n. 1097 del 21/01/2016
In tema di arbitrato, anche a seguito dell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, rispetto ad un’altra, intercorrente tra le stesse parti, per arbitrato irrituale, non integra una questione di “competenza”, bensì di merito, la cui soluzione richiede l’interpretazione della clausola secondo gli ordinari canoni ermeneutici dettati per l’interpretazione dei contratti. Cass. n. 4526 del 08/03/2016
Il deposito ex art. 825 c.p.c. di un lodo irrituale e il decreto di esecutorietà erroneamente emesso dal tribunale non valgono a dar vita ad una «sentenza arbitrale», con la conseguenza che, avverso il lodo, non è ammissibile l’impugnazione di nullità ex art. 828 c.p.c., ma solo un’azione per denunciare eventuali vizi del negozio. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3614.
Arbitrato di equità
Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati, nella formazione del loro convincimento, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di utilizzare criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che appaiano i più adatti ed equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, restando così preclusa, ai sensi dell’art. 829, comma secondo, ultima parte, cod. proc. civ., l’impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per “errores in iudicando“, che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso. n. 16755 del 04/07/2013
In ipotesi di arbitrato rituale di equità, ove non venga dedotta in sede di impugnazione la totale mancanza di “potestas iudicandi” degli arbitri per eccesso di potere derivante dall’esorbitanza dei limiti segnati dalle parti al loro potere decisorio, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a verificare l’applicazione in concreto dei criteri equitativi nella decisione della controversia, non essendo sindacabile il corretto esercizio dei suddetti poteri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell’impugnazione del lodo che aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento di un contratto di cessione di massa di scaglie di marmo presenti su di un terreno ritenendo infondate le censure proposte come “error in procedendo” ed attinenti ad un supposto difetto di concatenazione logica tra l’affermazione dell’inadempimento del venditore al trasferimento del sessantacinque per cento delle scaglie di marmo e la quantificazione delle restituzioni in denaro a favore dell’acquirente). Cass. 16/05/2014 n. 10805
Arbitrato estero
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In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato. (SS.UU. 18/09/2017 n. 21550; Vedi Sezioni Unite: N. 19473 del 2016). |
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Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, ai sensi dell’art. 5, primo comma lettera a) della Convenzione di New York 10 giugno 1958, la parte nei cui confronti il lodo è fatto valere può dedurre, quale condizione ostativa, (ed ha l’onere di provare) che la clausola compromissoria non era “valida in base alla legge cui le parti l’hanno assoggettata o, in mancanza di indicazioni, alla legge del paese in cui la sentenza è stata emanata“; poiché le circostanze impeditive del riconoscimento sono tassative e ogni altra questione è devoluta all’esclusivo giudizio degli arbitri, non può dedursi in sede di delibazione la novazione del contratto con caducazione della competenza arbitrale, spettando solo agli arbitri verificare se sia ancora in vigore una convenzione o una clausola arbitrale, o se la stessa sia venuta meno a seguito del nuovo regolamento contrattuale Cass. 21/01/2000 n. 671 Cass. 11/12/2013 n. 27734.
Il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 c.p.c. in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri si riferisce ai soli lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano avuto ad oggetto i lodi per effetto della loro impugnazione; né, in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell’autorità straniera, è prevista la possibilità di riconoscimento dell’efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate, ostandovi la previsione di cui all’art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c., che non distingue fra dichiarazione di nullità, annullamento (totale o parziale), riforma o correzione, dovendo la parte, in tale evenienza, mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo, per poter poi far valere, nel caso di non ottemperanza della parte soccombente, l’efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell’annullamento. Cass. 07/09/2015 n. 17712.
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L’art. 4 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) prevede, quale presupposto processuale per la delibazione di una pronunzia arbitrale straniera, la produzione, contestualmente alla domanda, dell’originale della decisione arbitrale, debitamente autenticata, ovvero di copia dell’originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità, con la conseguenza che qualora venga prodotto il lodo arbitrale in originale, ma lo stesso non risulti “debitamente autenticato”, deve ritenersi precluso alla Corte d’appello adita l’esame della richiesta di efficacia nell’ordinamento italiano del lodo straniero; la verifica di detto presupposto, la cui eventuale insussistenza non pregiudica la possibilità di una nuova domanda, deve essere effettuata d’ufficio dal giudice nel momento introduttivo del giudizio ed in base alla disciplina prevista in materia di autenticazione dal diritto processuale dello Stato richiesto. Cass.08/10/2008 n. 24856.V. N. 3456 del 1981 , N. 1526 del 1987 , N. 12187 del 1992 , N. 2919 del 1995 , N. 6426 del 1995 , N. 9980 del 1995. |
Con atto di citazione notificato il 2.11.2001, la Globtrade Italiana S.r.l. conveniva davanti alla Corte territoriale di Trieste la East Point Trading Ltd, proponendo opposizione, ai sensi dell’art.840 c.p.c., avverso il decreto, emesso il 4.9.2001 dal Presidente dell’Ufficio anzidetto, mediante il quale, in relazione al disposto dell’art.839 c.p.c. ed in accoglimento dell’istanza presentata dall’opposta il 25.7.2001, era stata dichiarata l’efficacia, nel territorio della Repubblica Italiana, del lodo arbitrale in grado di appello pronunciato tra le parti il 15.5.2001 dalla Grain and Feed Trade Association – GAFTA di Londra.
La Corte territoriale adita, con sentenza in data 28.2/22.5.2003, respingeva l’opposizione. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la Globtrade Italiana S.r.l., deducendo che, comunque, quand’anche si volesse ritenere, come la Corte territoriale, che il lodo depositato dall’istante sia l’originale, a torto detto Giudice non ha rilevato che il lodo stesso doveva, comunque, venire autenticato, secondo quanto imposto dall’art. IV della Convenzione sopra richiamata, il quale, infatti, prevede che l’originale del lodo da depositare sia appunto autenticato; … h) che, nella specie, infatti, il lodo originale non era autenticato, onde non solo era precluso alla Corte l’esame della richiesta di efficacia nell’ordinamento italiano formulata dalla East Point Trading Ltd., ma tale Giudice avrebbe dovuto, nel giudizio di opposizione, negare l’efficacia al lodo medesimo.
Il motivo è fondato.
Tanto premesso, si osserva che la Convenzione sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n.62, dopo avere, all’art. III, stabilito che “Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità di una sentenza arbitrale ed accorderà l’esecuzione di tale sentenza in conformità delle norme di procedura vigenti nel territorio in cui la sentenza è invocata, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti”, prevede, quindi, al successivo art. IV, comma 1, che, “Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di cui al precedente articolo, la parte che richiede il riconoscimento e l’esecuzione deve produrre, unitamente alla domanda: a) l’originale debitamente autenticato della sentenza (“l’original da meni authentifié de la sentence”, nella lingua francese originale) o una copia dell’originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità …”.
Le disposizioni precettive dell’anzidetta Convenzione del genere di quella riportata da ultimo, pur essendo state sostanzialmente recepite nel testo dei nuovi artt.839 e 840 e.p.c. (e, cioè, dell’intero Capo VII del Titolo VITI del Libro IV del codice di rito dedicato ai lodi stranieri, introdotto, per la prima volta, con la legge 5 gennaio 1994, n.25, così “prolungando” la precedente disciplina che non termina più all’art.831 ma, appunto, all’art.840), vuoi in ragione della prevalenza della disciplina convenzionale (relativa tanto alle condizioni per la recezione del lodo estero quanto ai motivi ostativi al riconoscimento) su quella del menzionato codice, vuoi in ragione del carattere di completezza ed autosufficienza della Convenzione stessa, danno luogo ad un micro-sistema del tutto autonomo, non solo in ordine ai presupposti sostanziali dell’ exequatur di un lodo straniero da parte degli Stati aderenti, ma altresì in ordine a quelli processuali, limitando la potestà dei medesimi Stati alla mera determinazione del tipo di procedimento strumentale al provvedimento di esecuzione del lodo (Cass. 7 giugno 1995, n.6426).
Nella configurazione della Convenzione, quindi, la produzione dell’originale “debitamente autenticato (“dúment authentifié”) della sentenza o (di) una copia dell’originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità” costituisce un adempimento necessario conciato alla stessa possibilità di introduzione del giudizio di delibazione, la cui sussistenza deve essere verificata di ufficio indipendentemente dalle deduzioni e dalle eccezioni della parte, rispetto al quale rilevano, invece, ai sensi dell’art. III della Convenzione già citata, le formalità di autenticazione secondo la disciplina stabilita dalla legge del giudice adito per la delibazione, ovvero dal diritto processuale dello Stato richiesto, senza possibilità di applicazione della “prassi anglosassone” là dove, secondo l’assunto dell’odierna controricorrente, “la figura del notaio per l’autentica non esiste neppure”, onde la mancata produzione, contestualmente alla relativa domanda, dell’originale del lodo “debitamente autenticato (“ditment authentifié”) o (di) una copia dell’originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità” preclude alla Corte territoriale l’esame della richiesta di efficacia nell’ordinamento italiano (Cass.14 marzo 1995, n.2919), nel senso, più in particolare, secondo quanto ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, che la produzione anzidetta costituisce un presupposto processuale e non una condizione dell’azione, la cui sussistenza, cioè, impregiudicata restando la possibilità della proposizione di una nuova domanda di riconoscimento del lodo, deve essere verificata con riguardo esattamente a tale momento “introduttivo” ed il cui difetto, all’opposto, osta all’emanazione di una decisione nel merito e, segnatamente, alla pronuncia dell’invocata delibazione (Cass. 26 maggio 1981, n.3456; Cass.12 febbraio 1987, n.1526; Cass. 12 novembre 1992, n.12187; Cass. 20 settembre 1995, n.9980).
Nella specie, sulla base dell’esame degli atti, consentito a questa Corte venendo in considerazione la denuncia di un error in procedendo, è dato di ricavare che il lodo allegato dalla parte istante alla domanda di delibazione, ove pure sia da intendere prodotto in “originale” (e non, quindi, in “copia”, la quale, comunque, non recherebbe le “condizioni richieste per la sua autenticità”), non risulta, in ogni caso, “debitamente autenticato”, onde la mancata produzione, contestualmente alla domanda di delibazione, del documento appunto “clièment authentifié”, secondo quanto previsto, invece, dall’art. IV, comma 1, lettera a), della già citata Convenzione, precludeva alla Corte territoriale l’esame della richiesta di efficacia nell’ordinamento italiano del lodo straniero.
Il motivo in esame, quindi, merita accoglimento, là dove, l’impugnata sentenza, stante il difetto dell’adempimento relativo alla stessa possibilità di introduzione del procedimento delibativo, va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382, ultimo comma, c.p.c., restando così travolto altresì il decreto emesso dal Presidente della Corte territoriale di Trieste in data 4.9.2001 (mediante il quale è stata dichiarata l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana del lodo arbitrale in grado di appello n.3900, pronunciato fra le parti il 15.5.2001 dalla Grain and Feed Trade Association – GAFTA di Londra), atteso che, essendosi verificata una causa di improponibilità della domanda (denunciata davanti a questa Corte attraverso il motivo di cui sopra) la quale né è stata dichiarata nella sede presidenziale ex art.839 c.p.c. né è stata sanzionata nella sede di opposizione ex art.840 c.p.c., il Giudice di legittimità che accolga tale motivo deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata con effetto anche sulla primitiva statuizione, in quanto il processo non poteva essere iniziato.
Clausola compromissoria
La clausola compromissoria apposta ad un contratto è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione (anche non novativa) sulle liti nascenti dal contratto medesimo, in quanto il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l’estensione alle sole cause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne), escludendone, per converso, l’operatività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormai soltanto un antecedente storico. Cass, 02/10/2023 n. 27707 (Conf. N. 26046/2010).
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell’ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d’arbitrato). Cass. 8.2.2019 n. 3795
In tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che la clausola compromissoria per arbitrato rituale in origine pattuita rimane efficace. (Cass. 16/05/2019 n. 13192)
È valida la clausola compromissoria con la quale viene deferita ad arbitri la soluzione della controversia riguardante contratti stipulati tra la Pubblica Amministrazione e terzi purché si verta in tema di diritti disponibili e non di interessi legittimi, l’arbitrato abbia carattere rituale e sia escluso il potere di decidere secondo equità. Cass. 08/11/2018 n. 28533
In tema di arbitrato, il “favor” per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per “ogni e qualsiasi controversia”, avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria “necessariamente”, rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l’applicazione dell’art. 808 quater c.p.c.). Cass. n. 22490 del 24/09/2018 Vedi: N. 23675 del 2013 , N. 12684 del 2007, N. 11857 del 2006.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la “causa petendi” ha titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 c.c. nonché dell’art. 1337 c.c. Cass. 13.10.2016 n.20673.
La previsione della devoluzione agli arbitri delle controversie scaturenti dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto deve avvenire, ai sensi dell’art. 808 c.p.c., tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta “ad substantiam“, la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: Tale requisito di forma è soddisfatto – con riguardo alle clausole compromissorie “per relationem“, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento – allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione. Cass. 04/01/2017 n. 81.
In mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce vada interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo contrattuale, con conseguente esclusione delle diverse controversie rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico. Cass. 13/10/2016 n. 20673.
Appartiene alla competenza del giudice statale, e non degli arbitri, la controversia nella quale la parte convenuta in giudizio per l’esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria contesti di aver mai concluso il contratto e, nel contempo, invochi la competenza arbitrale, in quanto la devoluzione del giudizio agli arbitri postula che sia pacifica tra le parti la conclusione del contratto e l’esatta individuazione dei contraenti. Cass. 05/07/2016 n. 13616.
Compenso all’arbitro
Alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell’ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale. Sez. U – , Sentenza n. 25045 del 07/12/2016.
L’art. 814 cod. proc. civ. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall’autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, deve da queste essere accettata e che non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri, onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo. Ne deriva che, quando non abbia accettato la proposta di liquidazione, la parte non è vincolata al pagamento del compenso per gli arbitri e per il funzionamento del collegio arbitrale, e non ha, quindi, interesse a ricorrere avverso il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio nonché alla liquidazione degli onorari degli arbitri, del compenso al segretario e delle spese di funzionamento del collegio. Sentenza n. 17034 del 23/06/2008
A norma dell’art. 814 cod. proc. civ., la determinazione diretta da parte degli arbitri delle spese e degli onorari per l’opera da loro prestata avviene per effetto di un’apposita convenzione negoziale (che, intervenendo tra gli arbitri e i compromettenti, si differenzia radicalmente dal contratto intercorso tra le stesse parti avente ad oggetto il conferimento dell’incarico della prestazione d’opera arbitrale), il cui processo formativo, fissato inizialmente dal provvedimento autoliquidatorio degli arbitri (con funzione di mera proposta contrattuale), può legittimamente dirsi compiuto soltanto per effetto dell’accettazione di tutti i contendenti. Ne consegue che il presidente del tribunale, richiesto di effettuare la liquidazione giudiziale di tali spese ed onorari, può provvedere in conformità a quanto liquidato direttamente dagli arbitri stessi solo nel caso in cui accerti che effettivamente esista l’accordo delle parti su tale determinazione; diversamente, deve procedere ad un’autonoma liquidazione che tenga conto (e dettagliatamente motivi) della rilevanza della controversia, del suo oggetto, della natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri, dell’importanza dell’opera da questi svolta, nonché dell’istruttoria compiuta e del lodo redatto. n. 3945 del 21/04/1999
Nella liquidazione del compenso agli arbitri, ai sensi dell’art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., il Presidente del tribunale, in mancanza di norme particolari limitative del relativo potere, deve necessariamente ricorrere a criteri equitativi di valutazione, considerando l’oggetto della controversia, la natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e l’importanza dell’opera svolta da costoro, nonché l’ammissibilità del rapporto tra i medesimi e le parti ad un rapporto di prestazione d’opera intellettuale, con la conseguenza che il riferimento a tariffe professionali è ammissibile solo allo scopo di desumere parametri utili per una esatta determinazione del compenso dovuto. n. 2318 del 05/03/1991.
La liquidazione prescinde dal deposito del lodo («La procedura di liquidazione dell’onorario spettante agli arbitri e di rimborso delle spese non è subordinata alla produzione di un lodo esecutivo, ma è sufficiente la mera redazione di un lodo, ancorché non esecutivo per mancato deposito o rifiuto di esecutività per nullità dello stesso» – Cass. 17/10/1996, n. 9074 ) ed è anche insensibile a eventuali dichiarazioni di nullità del lodo stesso, salvo la carenza proprio dei requisiti minimi del lodo («Il principio secondo cui il diritto dell’arbitro al compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico e non viene meno allorquando il lodo sia stato caducato dal giudice perché affetto da uno dei vizi di cui all’art. 829 cod. proc. civ., trova un limite nell’avvenuta effettiva pronuncia di un lodo avente i requisiti minimi previsti dall’art. 823 cod. proc. civ.» – Cass. 28/04/2010, n. 10221).
Competenza
L‘arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l’aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie» e ha affermato che il giudizio degli arbitri «è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione» ( C. cost. n. 376 del 2001).
Gli artt. 24 e 111 Cost. attribuiscono all’intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi e impongono che la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi si ispiri al principio secondo cui l’individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa. Da tale constatazione discende, tra l’altro, la conseguenza della necessità della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell’individuazione del giudice munito della giurisdizione.
Tali principi si impongono anche nei rapporti tra arbitri e giudici, perché la possibilità che le parti affidino la risoluzione delle loro controversie a privati invece che a giudici è la conseguenza di specifiche previsioni dell’ordinamento. (C. Cost. n. 77 del 2007).
L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. Cass. SSUU 25/10/2013 n. 24153.
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 702 bis, comma 4, c.p.c. (Cass. 05/06/2019 n. 15300) la qualificazione dell’arbitrato come rituale risulta decisiva ai fini dell’ammissibilità del regolamento di competenza, che deve essere accertata anche d’ufficio (cfr. Cass., Sez. VI, 18/11/2015, n. 23629; Cass., Sez. I, 2/07/2007, n. 14972); trattandosi di una questione di carattere processuale, la Cassazione non può limitarsi ad un controllo logico-formale della pronuncia impugnata, ma è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo all’esame diretto della clausola compromissoria, senza essere vincolata alla valutazione compiuta nel precedente grado (cfr. Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19546; Cass., Sez. I, 8/08/2001, n. 10935; 27/01/2001, n. 1191). Cass. 15.11.2018 n. 29395.
In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita e una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l’accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza. (Cass. 22/10/2018 n. 26553).
Appartiene alla competenza del giudice statuale e non a quella degli arbitri la controversia nella quale la parte convenuta in giudizio per l’esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria contesti di aver mai concluso il contratto e disconosca la firma apposta sullo stesso, in quanto la devoluzione del giudizio agli arbitri postula che sia pacifica tra le parti la conclusione del contratto e l’esatta individuazione dei contraenti. (Cassazione civile sez. VI 05/07/2016 n. 13616).
Compromettibilità in arbitri
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all’art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall’art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente). (Cass. 29/05/2019 n. 14665).
Consulente tecnico
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In materia di arbitrato rituale, il consulente tecnico d’ufficio ha titolo per chiedere il pagamento del proprio compenso esclusivamente agli arbitri – a cui spetta, ex art. 814 cod. proc. civ., il diritto ad ottenere il rimborso dalle parti – dovendosi escludere una responsabilità solidale di queste ultime poiché, a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario, la figura del consulente nell’arbitrato rituale, che pure ha natura giurisdizionale, non ha carattere pubblicistico, quale ausiliario del giudice, con qualifica di pubblico ufficiale, che esegue la sua prestazione per un superiore interesse di giustizia, ma una matrice privatistica, essendo le parti legate agli arbitri da un rapporto di mandato, in cui, ai sensi dell’art. 1719 cod. civ., il mandante ha l’obbligo di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nome, tra le quali anche quella nei confronti del consulente.n. 6736 del 21/03/2014 ; 1 – L’Ing. Disposto Vito conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, il Comune di Bitonto e la S.r.l. Italcogi, chiedendone la condanna al pagamento delle competenze a lui spettanti per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio nell’ambito di un procedimento arbitrale svoltosi fra dette parti e conclusosi con lodo depositato in data 13 dicembre 1997, reso esecutivo in data 18 febbraio 1998, nel quale il proprio compenso, liquidato in L. 20.647.500, veniva posto a carico delle parti nella misura rispettiva di un terzo e due terzi. 1.1 – Nella contumacia della società convenuta, si costituiva il Comune di Bitonto, contestando la fondatezza della domanda nei propri confronti, essendo tenuti unicamente l’Italcogi e l’ATI Giordano, della quale chiedeva ed otteneva la chiamata in causa, avendo già eccepito che il Collegio arbitrale suddetto era privo di potestas judicandi. 2 – Con il primo motivo sostenendosi che erroneamente la corte di appello avrebbe affermato il principio di solidarietà in materia di spese di consulenza tecnica, desumibile dalla disciplina del codice di rito, non estensibile all’arbitrato. 4 – Deve pertanto ritenersi che l’affermazione del principio di solidarietà, per il vero non codificato, trovi la sua scaturigine, pur in assenza di un rapporto diretto fra le parti e il consulente tecnico d’ufficio, anche nell’interferenza degli elementi normativi inerenti alla sua nomina e all’incarico allo stesso affidato, tali da far ritenere che detta attività, sebbene intesa ad integrare, ove non percettiva, le cognizioni del giudice, in quanto assistita dalle garanzie inerenti a un munus di rilevanza pubblicistica, debba presumersi finalizzata al conseguimento di un superiore interesse di giustizia. 9 – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si procede, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, alla decisione nel merito, nel senso del rigetto della domanda dell’ing. Dispoto nei confronti del Comune di Bitonto. Poiché nell’arbitrato irrituale deve ravvisarsi un’ipotesi di mandato con il quale le parti conferiscono agli arbitri il potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto d’interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare, gli arbitri devono eseguire l’incarico con la diligenza richiesta dal primo comma dell’art. 1710 cod. civ. se, pertanto, essi ritengono di valersi dell’opera di un consulente tecnico, il quale assume la veste di loro ausiliare, devono usare, nella scelta dello stesso e nel controllo della sua attività, la ordinaria diligenza, potendo essere chiamati a rispondere dello inadempimento o del ritardo nell’adempimento determinati da colpa o dolo del loro ausiliare. Cass. 23.3.1987 n. 3005. ( V 1028/85, 975/80). Impugnazione |
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La natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale fa si che l’impugnazione del lodo sia soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili, compresa la possibilità di rinnovare la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, al ricorrere dei presupposti di legge. Ne consegue che, disposta tale rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c., ed accertata la sua ritualità, resta preclusa la sanzione d’inammissibilità del gravame. Cass. n. 26008 del 17/10/2018 n. 26008
In caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale, la corte di appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente, in quanto la competenza, da parte del giudice dell’impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di “potestas iudicandi”.Cass. 21355 29/08/2018 n. 21355
L’arbitrato rituale ha natura giurisdizionale per cui l’impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili. Ne consegue che, in caso di tardiva iscrizione a ruolo, l’impugnazione è improcedibile, trovando applicazione l’art. 348, primo comma, cod. proc. civ. e non l’art. 171 cod. proc. civ. Cass. 18/06/2014 n. 13898
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L’impugnazione del lodo arbitrale rituale deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta la cognizione su detta impugnazione, sicché il giudice ordinario, in qualità di giudice naturale dell’impugnazione del lodo, qualora accolga l’impugnazione ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Cass. 12/01/2018 n. 646 conf. n. 16887/2013 |
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In tema di arbitrato, ove si deduca la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, alla cognizione del giudice ordinario non possono essere applicati i limiti stabiliti per la valutazione delle altre clausole, né la sanatoria per decadenza dal termine di impugnazione o l’applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione o ancora la sanatoria del vizio per il comportamento delle parti, poiché in tale ipotesi il giudice deve interpretare previamente la detta previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri, presupposto per la regolare instaurazione del relativo giudizio.( Cass. n. 19917 del 09/08/2017 )
La statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal d.lgs. n.40 del 2006, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell’art. 819 ter c.p.c. che il legislatore, ne ha consentito l’utilizzo esclusivamente avverso la pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario. ( Cass. n. 23473 del 6.10. 2017).
Alla stregua dell’art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l’intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari.
Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l’esistenza o la validità della convenzione giustificativa della “potestas iudicandi” degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all’accertamento di un “error in procedendo” che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo.Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016
In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l’art. 819 ter c.p.c., ma il principio generale del “tempus regit actum”, per il quale l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l’appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione. n. 16058 del 02/08/2016
Lo stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integra – a seguito di “overruling” giurisprudenziale dovuto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013 – una questione di competenza, sicché, nell’ipotesi di declinatoria della competenza da parte del giudice statale, trova applicazione anche l’art. 50 c.p.c., attesa la necessità di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta davanti a quest’ultimo. n. 1101 del 21/01/2016
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Il lodo parziale che provveda sulla “competenza” degli arbitri a decidere della controversia, così ritenendo la sussistenza di una valida clausola compromissoria intercorsa fra le parti, deve essere oggetto d’impugnazione immediata, avendo deciso una questione preliminare di merito, ai sensi dell’art. 279, comma secondo, n. 4, in riferimento alla ipotesi di cui allo stesso art. 279, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ. n. 5634 del 06/04/2012 ; n. 6522 del 2000; SSUU n. 3829 del 1997 |
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Il lodo parziale, anche nella configurazione assunta dall’arbitrato per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 25 del 1994, è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo nel termine previsto per l’impugnazione di quest’ultimo, non essendo utilizzabile, nel procedimento arbitrale, l’istituto della riserva facoltativa d’impugnazione, riserva che, essendo limitata a specifiche ipotesi normative, richiederebbe, per la sua applicazione in situazioni diverse, espressa previsione normativa, poiché il sistema processuale è informato al principio dell’impugnazione immediata di tutte le sentenze. n. 2444 del 03/02/2006 ; 2566 del 2002
In tema di arbitrato, la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato irrituale non è impugnabile per regolamento di competenza, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819 ter cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come irrituale l’arbitrato previsto da una clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio che deferiva alla competenza di un arbitro la soluzione delle controversie fra consorziati attraverso uno strumento inappellabile e destinato a realizzare la volontà delle parti di comporre la controversia). n. 10300 del 13/05/2014 ; 1158 del 17.1.2013
Il lodo parziale con il quale gli arbitri hanno escluso la propria “competenza” a pronunciarsi in ordine ad una specifica domanda, così definendo il merito della stessa, deve essere oggetto di impugnazione immediata ai sensi dell’art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., avendo deciso una questione preliminare di merito a norma dell’art. 279, secondo comma, n. 4, in riferimento all’ipotesi di cui allo stesso art. 279, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Cass. n. 8457 del 10/04/2014 ; 2715 del 2007; 5634 del 2012
In tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento doi competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819 ter cod. proc. civ n.. 1158 del 17/01/2013 ; n. 21869 del 2012
In tema di efficacia di giudicato esterno del lodo arbitrale, la forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le pronunzie giurisdizionali a contenuto decisorio di merito, vale a dire quelle che statuiscono in ordine all’esistenza delle posizioni soggettive tutelate e dedotte in giudizio, ma non assiste le statuizioni di carattere processuale, attinenti cioè alla costituzione del giudice, o alla determinazione dei suoi poteri, ovvero allo svolgimento del processo, decisioni che producono effetti limitati al rapporto processuale nel quale sono emanate. Pertanto, la decisione circa la natura ed i limiti della “potestas iudicandi” attribuita agli arbitri, appartenendo alle statuizioni di carattere processuale, non spiega alcuna efficacia esterna con riguardo ad un successivo giudizio, neppure se vertente tra le stesse parti e concernente il medesimo rapporto sostanziale.( Cass. 07/09/2017 n. 20899 v. N. 2550 del 1983 N. 25372 del 2013 )
cod. proc. civ.. Cass. SSUU n. 3075 del 2003 In tema di arbitrato, la notificazione del lodo – dalla quale decorre, ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ., il termine per proporre l’impugnazione del medesimo per nullità – che sia effettuata al difensore anziché alla parte personalmente integra una ipotesi di nullità della notificazione stessa e non di inesistenza, con conseguente sanatoria del vizio a seguito dell’avvenuta costituzione in giudizio del convenuto. Cass. 16.1.2004 n. 544
L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all’esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l’intimazione del precetto ed il promuovimento dell’esecuzione forzata, potendo l’elezione di domicilio riguardare la notificazione dell’impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all’incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell’esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario -domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l’irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto “ex tunc” (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l’eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d’impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell’art. 291 Cass. SSUU n. 3075 del 03/03/2003
L’irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, anzichè alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell’art. 291 c. p. c.. Più in particolare, la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l’eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d’impugnazione. Cass. n. 29191 del 21/12/2020
Nomina arbitro
La nomina dell’arbitro in violazione della regola, contenuta nell’art. 810, secondo comma, c.p.c. che attribuisce tale competenza, funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato, determina la nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, primo comma, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale ma non l’invalidità della convenzione arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l’ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all’art. 1419, secondo comma, c.c. ( Cass. n. 14476 del 28/05/2019 )
Procedimento
In tema di arbitrato libero, così come nell’ambito dell’arbitrato rituale, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d’arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla circostanza che gli arbitri, dopo aver fissato termini perentori per le richieste istruttorie, avevano successivamente consentito a una parte, risultata poi vittoriosa, di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle sue pretese, rispetto alle quali tuttavia la controparte era stata messa in grado di interloquire e controdedurre). Cass.n. 22994 del 26/09/2018 v. n. 1099/2016 Vedi: N. 28660 del 2013
E’ nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull’inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendo la validità del titolo originario). Cass. n. 23325 del 27/09/2018
Segretario
In tema di arbitrato, difettano di legittimazione a proporre domanda di liquidazione del compenso ai sensi dell’articolo 814, secondo comma, cod. proc. civ., coloro che nel giudizio arbitrale non hanno espletato funzioni di arbitri, ma solo quella di segretari. Infatti, le mansioni di mera assistenza svolte da costoro, sebbene rilevanti ai fini della determinazione delle spese rimborsabili, non consentono anche la partecipazione dei medesimi allo speciale procedimento previsto dalla citata disposizione, che espressamente riserva ai soli arbitri la facoltà di ricorrere al presidente del tribunale, nel caso in cui le parti non abbiano accettato la liquidazione del compenso da questi stessi determinata. (Cass. 12.6.2008 n. 15820)
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La quantificazione del compenso spettante al segretario del collegio arbitrale è riservata all’apprezzamento del giudice del merito che provvede alla liquidazione del compenso degli arbitri ai sensi dell’art. 814, cod. proc. civ., in quanto è riferibile alle spese che le parti sono tenute a rimborsare agli arbitri.( Cass. 8.9.2004 n. 18061 |
Vedi: N. 4722 del 1987,N. 3839 del 1994 , N. 10141 del 2004
Nell’arbitrato convenzionale, il segretario del collegio (diversamente da quanto accade nell’arbitrato necessario previsto per alcuni contratti della P.A., ove la presenza del segretario risulta espressamente prevista e regolata: art.45 d.P.R. n.1063 del 1962) è direttamente nominato dai componenti del collegio stesso, in ragione di una loro soggettiva valutazione della necessità di avvalersi di un ausiliario per l’espletamento delle attività certificative, esecutive e organizzative funzionalmente collegate a quelle del collegio, onde è con i predetti componenti che si instaura il relativo rapporto di prestazione d’opera intellettuale, rapporto del tutto estraneo a quello instaurato tra le parti litiganti e gli arbitri. Ne consegue che l’importo della spesa per il segretario, costituente esborso affrontato per il funzionamento del collegio (e riconoscibile nei limiti in cui esso sia ritenuto necessaria), può essere liquidata soltanto agli arbitri, e non direttamente al segretario (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha peraltro rigettato il ricorso avverso la liquidazione giudiziale del compenso agli arbitri effettuata da parte del Presidente del tribunale ex art.814 cod. proc. civ. atteso che l’autonomo capo della relativa pronunzia, relativo appunto alla liquidazione diretta al segretario del collegio arbitrale, non era stato impugnato specificamente dal ricorrente). Cass. 26/05/2004 n. 10141
Termini sospensione feriale
In tema di arbitrato, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non è applicabile al termine per la pronuncia del lodo previsto dall’art. 820 cod. proc. civ. (centottanta giorni, secondo il primo comma della norma nella versione anteriore alla modifica di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile nella specie “ratione temporis”), essendo detta sospensione, quale istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo, mentre l’arbitrato, sia rituale che irrituale, costituisce espressione di autonomia negoziale e rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Cass. 8.10.2011 n. 24866
Il legislatore, sempre al fine di pervenire ad una definizione del contenzioso rapida ed efficiente non è stato insensibile all’ istituto della risoluzione al di fuori del processo giurisdizionale, mutuando dal mondo anglosassone l’istituto delle “Alternative Dispute Resolution” -ADR- (nelle aree di influenza francese, Modes alternatifs de reglement des conflits -MARC-), vale a dire strumenti alternativi per la risoluzione o prevenzione delle controversie, che consentono di pervenire ad una soluzione di giustizia della questione in tempi più rapidi, ma soprattutto maggiormente confacenti alle caratteristiche dell’oggetto controverso.
Queste procedure non rappresentano una rinunzia all’esercizio della giurisdizione (il che sarebbe in contrasto con l’art. 24 Cost. secondo cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti”), bensì rappresentano casi di “giurisdizione condizionata”, che trovano la loro ragione nell’evitare l’eccesso della giurisdizione.
Si tratta in altri termini di anticipare la soglia della tutela giudiziaria ad una fase precedente, specie in particolari controversie di alto contenuto tecnico scientifico o afferenti a settori estremamente particolari dell’economia, rispetto alle quali la giurisdizione sovente non è in grado di offrire una risposta adeguata ed effettiva, se non ricorrendo all’ausilio di un consulente.
Tutto ciò in una ottica garantistica e di dialogo, alla ricerca della composizione del conflitto tra le parti nel senso di una anticipazione della giustizialità e di uno spostamento in avanti della soglia di tutela giurisdizionale.
Agli strumenti alternativi per la soluzione delle controversie è stato quindi riconosciuto un carattere di sussidiarietà (mai di sostituzione) della giurisdizione, nel senso che l’intervento dell’autorità giudiziaria rappresenti l’ultima chance cui ricorrere quando siano state tentate inutilmente le altre.
Si è posto in dubbio se l’arbitrato possa considerarsi una “ Alternative Dispute Resolution” (ADR).
Si è al riguardo posto l’accento sul fatto che quando la risoluzione delle controversie è deferita al giudizio degli arbitri, si attua una rinunzia alla cognizione del giudice ordinario e la pronuncia arbitrale ha gli effetti della sentenza del giudice (art. 824 bis cod. proc. civ. ), che, se non impugnata, acquista efficacia di cosa giudicata.
Inoltre il procedimento arbitrale produce gli stessi effetti del procedimento giudiziale agli effetti della interruzione della prescrizione[1].
Infine il codice di procedura civile prevede e disciplina l’arbitrato ( artt. 806 e segg.), nel titolo VIII del libro IV, che tratta “dei procedimenti speciali”.
Ma se i dubbi sopra esposti fossero fondati, si assisterebbe all’attribuzione agli arbitri di funzioni giurisdizionali in contrasto con il sopra citato art. 102 Cost., che vieta la istituzione di giudici straordinari e speciali.
Che il giudizio arbitrale, malgrado quanto sopra evidenziato, resta al di fuori dell’ordinamento giudiziario è poi confermato dal fatto che la originaria rubrica del capo IV delle norme sull’arbitrato (“ Della sentenza”) è stata sostituita in “Del lodo” con l’art. 13 L. 5.1.1994 n. 25.
Inoltre la decisione arbitrale deve intervenire nel termine fissato dalle parti e comunque entro 240 giorni dall’accettazione della nomina, salvo proroga concessa dalle parti (art. 820 cod. proc. civ.), pena l’estinzione del procedimento se una parte, prima della pronuncia, notifichi la intenzione di far valere la decadenza (art. 821 cod. proc. civ.): cosa inconcepibile davanti al giudice ordinario.
E’ ancora da notare come per l’art. 106 Cost. i magistrati sono nominati per concorso e i magistrati onorari , quali i giudici di pace, sono nominati dal Presidente della Repubblica e solo per funzioni monocratiche; gli arbitri invece sono nominati dalle parti (art. 810 cod. proc. civ.) e possono essere uno o più, purchè in numero dispari ( art. 809 cod. proc. civ.).
Resta quindi la tradizionale figura dell’arbitro come terzo che si presta a dirimere una controversia in via stragiudiziale[2].
Già in diritto romano si rinviene la figura dell’ ”arbiter”, vocabolo derivante dalla particella “ad” prefissa al verbo bitere o betere (= venire), per indicare colui che viene incontro ad assistere, assumendo poi il significato di colui che è chiamato dalle parti a risolvere una questione.
L’arbiter era tenuto distinto dal iudex e presupponeva un accordo tra le parti detto compromessum (arbitrium ex compromisso) e la sua decisione non produceva res iudicata.
La figura dell’arbitro la si rinviene anche nel diritto intermedio, specie in epoca di evidente crisi del potere dello Stato, essendo del tutto naturale di guardare senza troppa fiducia alla giurisdizione pubblica e cercare ogni mezzo per sfuggirla.
Il ricorso all’arbitrato quale forma spedita di giudizio divenne perciò molto adatta alla risoluzione rapida delle controversie civili e mercantili, particolarmente frequenti in un periodo storico caratterizzato dal risveglio e dalla intensità delle relazioni commerciali.
Addirittura in alcuni Stati si arrivò ad imporre alle parti di risolvere con arbitri alcune controversie quali quelle tra parenti e affini , tra condomini, tra privati e notai oltre alle liti di lavoro.
Si vennero così a formare le figure di arbitrato volontario e arbitrato necessario.
Inoltre fu attribuita a poco a poco al giudizio dell’arbitro la stessa efficacia giuridica della sentenza pronunciata da un magistrato pubblico.
Nell’età moderna, con il concentramento progressivo di ogni funzione pubblica nelle mani di giudici dipendenti dal potere centrale, si è delineata una tendenza alla limitazione o addirittura all’eliminazione dei giudizi arbitrali.
Soprattutto l’arbitrato necessario e obbligatorio non trovò più spazio nella legislazione, essendo l’arbitrato rimesso solo alla concorde volontà delle parti.
Principio tuttora valido, come ribadito dalla Corte Costituzionale, mettendo in evidenza come la Costituzione garantisce nell’art. 24 ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, per cui il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la concorde scelta dei soggetti può derogare al precetto contenuto nell’art. 102 Cost., sicché la “fonte” dell’arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa “ (C. Cost.8 giugno 2005 n. 221).
Viceversa il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza ( C. Cost. 22 maggio 2009 n. 162).
Quindi l’arbitrato trova la sua fonte nella autonomia delle parti, facendo riferimento all’art. 1322 cod. civ. , secondo cui le parti possono determinare il contenuto di un contratto nei limiti imposti dalla legge e quindi “possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge” (art. 806 cod. proc. civ.).
Il legislatore, sempre al fine di pervenire ad una definizione del contenzioso rapida ed efficiente non è stato insensibile all’ istituto della risoluzione al di fuori del processo giurisdizionale, mutuando dal mondo anglosassone l’istituto delle “Alternative Dispute Resolution” -ADR- (nelle aree di influenza francese, Modes alternatifs de reglement des conflits -MARC-), vale a dire strumenti alternativi per la risoluzione o prevenzione delle controversie, che consentono di pervenire ad una soluzione di giustizia della questione in tempi più rapidi, ma soprattutto maggiormente confacenti alle caratteristiche dell’oggetto controverso.
Queste procedure non rappresentano una rinunzia all’esercizio della giurisdizione (il che sarebbe in contrasto con l’art. 24 Cost. secondo cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti”), bensì rappresentano casi di “giurisdizione condizionata”, che trovano la loro ragione nell’evitare l’eccesso della giurisdizione.
Si tratta in altri termini di anticipare la soglia della tutela giudiziaria ad una fase precedente, specie in particolari controversie di alto contenuto tecnico scientifico o afferenti a settori estremamente particolari dell’economia, rispetto alle quali la giurisdizione sovente non è in grado di offrire una risposta adeguata ed effettiva, se non ricorrendo all’ausilio di un consulente.
Tutto ciò in una ottica garantistica e di dialogo, alla ricerca della composizione del conflitto tra le parti nel senso di una anticipazione della giustizialità e di uno spostamento in avanti della soglia di tutela giurisdizionale.
Agli strumenti alternativi per la soluzione delle controversie è stato quindi riconosciuto un carattere di sussidiarietà (mai di sostituzione) della giurisdizione, nel senso che l’intervento dell’autorità giudiziaria rappresenti l’ultima chance cui ricorrere quando siano state tentate inutilmente le altre.
Si è posto in dubbio se l’arbitrato possa considerarsi una “ Alternative Dispute Resolution” (ADR).
Si è al riguardo posto l’accento sul fatto che quando la risoluzione delle controversie è deferita al giudizio degli arbitri, si attua una rinunzia alla cognizione del giudice ordinario e la pronuncia arbitrale ha gli effetti della sentenza del giudice (art. 824 bis cod. proc. civ. ), che, se non impugnata, acquista efficacia di cosa giudicata.
Inoltre il procedimento arbitrale produce gli stessi effetti del procedimento giudiziale agli effetti della interruzione della prescrizione[1].
Infine il codice di procedura civile prevede e disciplina l’arbitrato ( artt. 806 e segg.), nel titolo VIII del libro IV, che tratta “dei procedimenti speciali”.
Ma se i dubbi sopra esposti fossero fondati, si assisterebbe all’attribuzione agli arbitri di funzioni giurisdizionali in contrasto con il sopra citato art. 102 Cost., che vieta la istituzione di giudici straordinari e speciali.
Che il giudizio arbitrale, malgrado quanto sopra evidenziato, resta al di fuori dell’ordinamento giudiziario è poi confermato dal fatto che la originaria rubrica del capo IV delle norme sull’arbitrato (“ Della sentenza”) è stata sostituita in “Del lodo” con l’art. 13 L. 5.1.1994 n. 25.
Inoltre la decisione arbitrale deve intervenire nel termine fissato dalle parti e comunque entro 240 giorni dall’accettazione della nomina, salvo proroga concessa dalle parti (art. 820 cod. proc. civ.), pena l’estinzione del procedimento se una parte, prima della pronuncia, notifichi la intenzione di far valere la decadenza (art. 821 cod. proc. civ.): cosa inconcepibile davanti al giudice ordinario.
E’ ancora da notare come per l’art. 106 Cost. i magistrati sono nominati per concorso e i magistrati onorari , quali i giudici di pace, sono nominati dal Presidente della Repubblica e solo per funzioni monocratiche; gli arbitri invece sono nominati dalle parti (art. 810 cod. proc. civ.) e possono essere uno o più, purchè in numero dispari ( art. 809 cod. proc. civ.).
Resta quindi la tradizionale figura dell’arbitro come terzo che si presta a dirimere una controversia in via stragiudiziale[2].
Già in diritto romano si rinviene la figura dell’ ”arbiter”, vocabolo derivante dalla particella “ad” prefissa al verbo bitere o betere (= venire), per indicare colui che viene incontro ad assistere, assumendo poi il significato di colui che è chiamato dalle parti a risolvere una questione.
L’arbiter era tenuto distinto dal iudex e presupponeva un accordo tra le parti detto compromessum (arbitrium ex compromisso) e la sua decisione non produceva res iudicata.
La figura dell’arbitro la si rinviene anche nel diritto intermedio, specie in epoca di evidente crisi del potere dello Stato, essendo del tutto naturale di guardare senza troppa fiducia alla giurisdizione pubblica e cercare ogni mezzo per sfuggirla.
Il ricorso all’arbitrato quale forma spedita di giudizio divenne perciò molto adatta alla risoluzione rapida delle controversie civili e mercantili, particolarmente frequenti in un periodo storico caratterizzato dal risveglio e dalla intensità delle relazioni commerciali.
Addirittura in alcuni Stati si arrivò ad imporre alle parti di risolvere con arbitri alcune controversie quali quelle tra parenti e affini , tra condomini, tra privati e notai oltre alle liti di lavoro.
Si vennero così a formare le figure di arbitrato volontario e arbitrato necessario.
Inoltre fu attribuita a poco a poco al giudizio dell’arbitro la stessa efficacia giuridica della sentenza pronunciata da un magistrato pubblico.
Nell’età moderna, con il concentramento progressivo di ogni funzione pubblica nelle mani di giudici dipendenti dal potere centrale, si è delineata una tendenza alla limitazione o addirittura all’eliminazione dei giudizi arbitrali.
Soprattutto l’arbitrato necessario e obbligatorio non trovò più spazio nella legislazione, essendo l’arbitrato rimesso solo alla concorde volontà delle parti.
Principio tuttora valido, come ribadito dalla Corte Costituzionale, mettendo in evidenza come la Costituzione garantisce nell’art. 24 ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, per cui il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la concorde scelta dei soggetti può derogare al precetto contenuto nell’art. 102 Cost., sicché la “fonte” dell’arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa “ (C. Cost.8 giugno 2005 n. 221).
Viceversa il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza ( C. Cost. 22 maggio 2009 n. 162).
Quindi l’arbitrato trova la sua fonte nella autonomia delle parti, facendo riferimento all’art. 1322 cod. civ. , secondo cui le parti possono determinare il contenuto di un contratto nei limiti imposti dalla legge e quindi “possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge” (art. 806 cod. proc. civ.).
La volontà delle parti nel deferire la controversia ad arbitri si estrinseca nelle forme del compromesso risultante da atto scritto (art. 807 cod. proc. civ. ) o della clausola compromissoria inserita in un contratto e specificamente approvata per iscritto (art. 808 cod. proc. civ. e art. 1341 cod. civ.) o in altra “convenzione” cosi chiamata dal codice di procedura civile quando le parti vogliono far decidere agli arbitri una controversia su rapporto extracontrattuale ( art. 808 bis )[3] .
