È opinione comune che la giustizia civile, amministrata dallo Stato, non riesca sempre a soddisfare le esigenze dei cittadini, a causa della eccessiva durata dei processi, rendendo vana ogni speranza di veder risolta in tempi ragionevoli ogni questione controversa nei rapporti giuridici tra due o più soggetti.
Le controversie sorgono non tanto per lo spirito di litigiosità tra le parti quanto per una diversa interpretazione che di un determinato fatto ne danno le parti stesse. Se ci si rivolge al giudice per dirimere una controversia, la decisione non interviene che a distanza di anni, lasciando le parti in uno stato di incertezza che nuoce loro, sia sotto l’aspetto patrimoniale che morale.
Si è cercato quindi di ovviare a tali inconvenienti attraverso forme alternative di risoluzione delle controversie come la mediazione e l’arbitrato.
Le parti in disaccordo, anche dopo aver esperito inutilmente il procedimento di mediazione, possono far risolvere la controversia da un arbitro (ovvero da più arbitri purché in numero dispari) che si pronuncerà con un “lodo” avente la stessa efficacia della sentenza del Giudice. Se una parte non è soddisfatta della pronuncia arbitrale potrà, ove ritenuto, proporre ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente. La sede dell’arbitrato sarà presso la Camera Arbitrale Italo Estera ovvero altra sede scelta di comune accordo dalle parti.
La AMC curerà lo svolgimento della procedura, ai sensi dell’art. 832 cod. proc. civ..
La definizione dell’arbitrato, ove le parti non pervengano ad una conciliazione, dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni dalla costituzione dell’organo arbitrale (salvo che le parti non intendano liberamente e di comune accordo prorogare il termine per esigenze del procedimento ovvero stabilire un termine più breve). La decisione avverrà secondo diritto, a meno che le parti non diano mandato all’arbitro (o agli arbitri) di decidere secondo equità.
Per procedere ad arbitrato occorre che le parti, nel contratto o con atto separato, stipulino per iscritto una clausola compromissoria, con la quale convengono di devolvere ad arbitri la risoluzione di eventuali future controversie. Anche dopo la stipulazione del contratto le parti possono convenire di devolvere la già sorta controversia al giudizio arbitrale.
Caratteristiche dell’arbitrato sono pertanto:
Rapidità: mentre il ricorso al giudice ordinario comporta che in primo grado la vertenza sarà risolta entro un termine medio di tre anni, nel procedimento amministrato dalla AMC gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 120 giorni o in quello stabilito dalle parti.
Economicità: La AMC ha fissato il compenso degli arbitri come da tabella che segue.
Tuttavia le parti possono preventivamente fissare il compenso dell’arbitro o degli arbitri, dato
che è stato ormai abrogato l’obbligo di rispettare i minimi tariffari previsti per le singole professioni.
Affidabilità: le parti non corrono il rischio di vedersi decidere la vertenza da persona imposta da altri, ma scelgono la persona più adatta per competenza e affidabilità nella materia oggetto di controversia.
TARIFFE ARBITRO UNICO

TARIFFE COLLEGIO ARBITRALE

Gli importi indicati sono comprensivi dei diritti di amministrazione, degli oneri di segreteria e degli onorari dell’Organo arbitrale e, per ciascuna procedura sarà determinato dall’Organo arbitrale.
Le competenze del Segretario dell’Organo arbitrale sono stabilite in una somma pari al 10% dell’onorario dell’arbitro unico o del presidente del Collegio arbitrale oltre le spese, purché documentate, ulteriori rispetto a quelle segretariali, amministrative, informatiche e logistiche fornite dalla AMC.
Le competenze dei Consulenti tecnici, ove nominati dall’Organo arbitrale, saranno fissate nella misura stabilita dallo stesso organo e maggiorate delle spese documentate.
Il Segretario e i Consulenti, scelti dall’Arbitro Unico o dal Presidente del Collegio Arbitrale, nell’accettare l’incarico sono tenuto a rilasciare autocertificazione ex articoli 46 e 47 del d.p.r. n.445/2000 con cui:
- dichiarino di conoscere, accettare e rispettare le norme e i regolamenti che disciplinano le procedure, il procedimento e il funzionamento dell’arbitrato amministrato dalla Camera Internazionale AMC;
- si obblighino ad avvalersi della consulenza e delle strutture segretariali, amministrative, informatiche e logistiche della Camera Internazionale AMC;
- riconoscano alla Camera Internazionale AMC per quanto sopra a titolo di rimborso il 20% delle sue competenze.
I diritti di cancelleria saranno determinati in apposita tabella.
Le somme di cui sopra verranno versate alla AMC che provvederà a distribuirle a chi di diritto dietro presentazione di regolare fattura. La funzione della AMC sarà quella di “indicatario del pagamento” (art. 1188 cod. civ.) e comporterà che in caso di inadempimento all’obbligo di pagamento la legittimazione ad agire nei confronti delle parti per il pagamento spetterà alla AMC per i diritti di amministrazione e delle relative spese, agli arbitri, al segretario e ai consulenti per le loro competenze e relative spese.
I suddetti importi sono intesi al netto di ogni onere fiscale (bollo, registro, ecc..).
TARIFFA DIRITTI

