È la mediazione a cui le parti ricorrono di propria spontanea volontà, in modo del tutto libero, per risolvere una controversia civile o commerciale relativa a diritti disponibili nelle materie diverse da quelle per le quali è prevista una mediazione obbligatoria.

È scelta liberamente e spontaneamente dalle parti che decidono di affidarsi a un mediatore per risolvere una lite già insorta, senza che vi sia alcun obbligo di legge o ordine del giudice.

Lo scopo è quello di tentare di raggiungere un accordo amichevole senza l’intervento preventivo di un giudice o un obbligo di legge.

Vantaggi

La durata massima del procedimento è indicata in 3 mesi prorogabile al massimo di altri 3 mesi che decorrono dalla data di deposito della domanda di mediazione, o dal termine fissato dal giudice per il deposito della domanda e non è soggetto a sospensione feriale.

I costi, escluse le spese vive, sono predeterminati e di molto inferiori a quelli di un giudizio ordinario o di un arbitrato. Ciascun organismo mediatorio ha il suo tariffario che deve attenersi nei limiti imposti dalla norma.

 

La Camera Internazionale AMC è un ente del terzo settore senza scopo di lucro che prevede che i costi di mediazione siano pari alla metà di quelli previsti dalla legge.

Quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore, le percentuali di successo della mediazione sono molto elevate e spesso è sufficiente un solo incontro per portare a termine la procedura.

Le parti, il mediatore e tutti coloro che vi partecipano sono vincolati alla riservatezza; in particolare: il mediatore, il co-mediatore, l’eventuale tirocinante ed i tecnici intervenuti si impegnano a non divulgare le informazioni relative al caso trattato se non nei limiti di quanto consentito dalle parti.

 

Le parti si impegnano a non utilizzare quanto emerso durante il tentativo di mediazione nell’eventuale successivo giudizio o arbitrato.

Non è un processo, ma solo un incontro tra le parti, in cui si è guidati da un mediatore esperto e assistiti da un professionista di fiducia.

 

Il mediatore/conciliatore non esprime alcun giudizio ma si limita ad aiutare le parti a raggiungere e formulare un accordo nel corso dell’incontro, la cui soluzione può anche prescindere da questioni di puro diritto.

Le parti nella denegata ipotesi di mancato accordo sono libere di ricorrere al giudizio ordinario o all’arbitrato.

Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro (da calcolarsi sulla base del verbale di conciliazione e non della domanda o delle domande formulate dalle parti).

 

L’imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Alle parti che hanno corrisposto l’indennità per il procedimento di mediazione è riconosciuto:

  • in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro seicento;
  • in caso di insuccesso della mediazione, della metà.

TITOLO ESECUTIVO (con la stessa efficacia di una sentenza giudiziale)

L’accordo di mediazione costituisce ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2010 un titolo esecutivo che ha la stessa efficacia di una sentenza giudiziale, a condizione che:

  • si sia svolto con assistenza degli avvocati;
  • sia stato sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati;
  • gli avvocati abbiano certificato la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico

A queste condizioni l’accordo costituisce un titolo immediatamente esecutivo idoneo ad eseguire anche l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna/rilascio, gli obblighi di fare/non fare e l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Non è necessaria la formula esecutiva.

Nell’ipotesi in cui l’accordo sia stato raggiunto e formalizzato senza assistenza degli avvocati e sia stato firmato solo dalle parti, per renderlo esecutivo occorre presentare una richiesta di omologazione tramite decreto del Presidente del Tribunale territorialmente competente.

In caso di inadempimento

per avviare l’esecuzione forzata (es. pignoramento o rilascio) sarà sufficiente notificare alla parte inadempiente l’atto di precetto insieme al verbale di mediazione e all’accordo, trascrivendo quest’ultimo integralmente nel precetto.

In caso di violazione di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, è possibile ricorrere al giudice dell’esecuzione ex art. 614-bis c.p.c. per l’applicazione di penalità di mora.