Un accordo di mediazione è internazionale se le parti hanno la propria sede d’affari in Stati differenti, o se il luogo in cui si eseguono gli obblighi contrattuali è diverso da quello di origine delle parti.
La mediazione internazionale è una procedura volontaria e riservata in cui un terzo neutrale (il mediatore) aiuta parti di Stati diversi a trovare un accordo commerciale o civile senza ricorrere al giudice.
Regole e Principi Fondamentali
Volontarietà: Di regola la scelta di avviare la mediazione è libera, tranne nei casi in cui un contratto preveda una clausola apposita o la legge italiana imponga il tentativo obbligatorio (per controversie connesse a beni o sedi in Italia). [1, 2]
Ruolo del mediatore: Il mediatore facilita il dialogo ma non può imporre una decisione o una sentenza vincolante.
Riservatezza: Tutto ciò che viene detto o scritto durante la procedura è segreto e non può essere usato in un eventuale giudizio futuro.
Criterio di internazionalità:
Riferimenti Normativi e Convenzioni
Convenzione di Singapore (ONU): Regola l’esecuzione transfrontaliera degli accordi commerciali internazionali raggiunti tramite mediazione, permettendo di renderli esecutivi nei Paesi aderenti.
Regolamenti degli Organismi: Ciascuna camera di conciliazione o organismo internazionale adotta un proprio regolamento di procedura. L’AMC utilizza l’italiano come lingua madre di cui offre una traduzione in lingua inglese, francese e spagnola.
CONVENZIONE DI SINGAPORE SULLA MEDIAZIONE (in vigore dal 12 settembre 2020)
È il trattato internazionale delle Nazioni Unite che consente di eseguire direttamente in un altro Stato membro un accordo commerciale raggiunto tramite mediazione, senza dover avviare un nuovo e lungo giudizio in tribunale.
Esecutività diretta: Funziona per la mediazione esattamente come la Convenzione di New York del 1958 funziona per i lodi arbitrali. Permette a un’azienda di chiedere l’applicazione dell’accordo di conciliazione direttamente davanti al giudice del Paese estero in cui si trova la controparte o i suoi beni.
Requisiti: Si applica agli accordi internazionali di transazione commerciale nati da una mediazione in cui le parti hanno la propria sede d’affari in Stati diversi (o l’oggetto del contratto è legato a più Paesi).
Vantaggi: Riduce drasticamente i costi, i tempi e le incertezze legali rispetto al dover far valere un normale accordo contrattuale all’estero.
A chi si applica e situazione attuale
Paesi aderenti: È stata ratificata da numerose potenze ed economie globali chiave per il commercio internazionale (tra cui Stati Uniti, Cina, Giappone, India, Turchia, Arabia Saudita e Brasile).
Posizione dell’Italia e dell’UE: Al momento l’Italia e i Paesi dell’Unione Europea non hanno ancora aderito o ratificato la Convenzione. Tuttavia, grazie alle regole sulla territorialità e sul carattere internazionale del trattato, un’azienda italiana può comunque beneficiare della Convenzione per far eseguire un accordo in uno degli Stati terzi che l’hanno ratificata.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MEDIATION (IOMed in vigore dall’agosto 2025)
Il 30 maggio 2025 su iniziativa e spinta della Cina, è stata adottata la Convenzione internazionale sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale per la mediazione (International Organization for Mediation, IOMed, IOMed_Convention).
Così è stata istituita un’organizzazione intergovernativa rivolta alla risoluzione delle controversie attraverso lo strumento della mediazione (https://www.international-mediation.org/). Ampio l’ambito di applicazione che riguarda le controversie tra Stati, tra Stati e privati e finanche tra privati nei casi in cui vi siano elementi di internazionalità come l’appartenenza a giurisdizioni diverse relativamente a controversie commerciali internazionali.
Escluse dall’ambito di applicazione delle controversie tra Stati quelle sulla sovranità territoriale e sulle delimitazioni e sulle questioni marittime o altre questioni in cui non è idoneo ricorrere alla mediazione.
Il nuovo meccanismo potrà essere utilizzato anche da Stati non contraenti e organizzazioni internazionali, seppure a talune condizioni.
Per quanto riguarda la Governance, l’Organizzazione sarà gestita dal Consiglio esecutivo, con funzioni decisionali e costituito da un rappresentante di ogni Stato parte, competente anche ad adottare le regole procedurali, nonché le disposizioni di carattere amministrativo e finanziario, da un Segretariato e da due Panel di mediatori.
Al momento, la Convenzione è stata firmata da 30 Paesi localizzati soprattutto in Asia. Ci sono Cambogia, Indonesia, Laos, ma non mancano altri Paesi come Cuba, Venezuela e Serbia.
L’organizzazione ha sede a Hong Kong.
